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Sez. U, Sentenza n. 34091 del 28/04/2011 Cc. (dep. 15/09/2011) Rv. 250349 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Libertà vigilata a seguito di dichiarazione di abitualità - Sopravvenuta infermità di mente - Sostituzione con la misura del ricovero in casa di cura e custodia - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250349-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia, essendo inapplicabile a tale ipotesi la disposizione di cui all'art. 232, comma terzo, cod. pen., esclusivamente rivolta a disciplinare la situazione della persona già dichiarata pericolosa per infermità di mente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 109 CORTE COST., Cod. Pen. art. 212 CORTE COST., Cod. Pen. art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 231 CORTE COST., Cod. Pen. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)