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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione del 15 settembre 2022 che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 6,

Il regolamento (UE) 2016/2336 mira, tra l’altro, a prevenire considerevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili (EMV) derivanti dalla pesca in acque profonde e a garantire la conservazione a lungo termine degli stock ittici di acque profonde.

Nell’aprile 2017 la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare dati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2336. In risposta a tale invito gli Stati membri hanno trasmesso le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci (SCP) e altri dati pertinenti e verificabili sulla localizzazione delle attività di pesca di specie di acque profonde di tali navi durante gli anni civili di riferimento 2009-2011.

Nel luglio 2017, sulla base dei dati presentati dagli Stati membri (cfr. considerando 2), la Commissione ha chiesto al Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) di formulare un parere al fine di determinare le zone di pesca in acque profonde esistenti e di individuare un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV.

Nel giugno2 e nel novembre3 2018 il CIEM ha informato la Commissione che, per formulare il suo parere, necessitava di ulteriori dati sugli EMV e provenienti dagli SCP. Gli Stati membri hanno fornito tali dati supplementari alla Commissione e al CIEM tra l’aprile 2019 e il dicembre 2020.

Inoltre, tra ottobre 2019 e settembre 2020, il CIEM ha organizzato una serie di seminari con gli Stati membri e i portatori di interessi al fine di sviluppare un solido modello scientifico per quanto riguarda la presenza di EMV.

Il 5 gennaio 2021 il CIEM ha formulato un parere4 in cui ha determinato le zone di pesca in acque profonde esistenti per gli attrezzi di fondo a una profondità compresa tra 400 e 800 metri e ha individuato un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV. Dopo aver analizzato una serie di scenari e opzioni per proteggere gli EMV, il CIEM ha espresso un parere secondo cui la combinazione più efficiente consisterebbe nell’elencare gli EMV con indice di presenza elevata, media e bassa in quadrati C a una profondità compresa tra 400 e 800 metri, garantendo nel contempo un’interruzione limitata delle attività di pesca (scenario 2, opzione 1).

Il 17 novembre 2021 la Commissione ha chiesto al CIEM di formulare un ulteriore parere con le coordinate delle zone di pesca in acque profonde esistenti e dell’elenco delle zone di EMV unicamente nelle acque dell’Unione dell’Atlantico nord-orientale. Ciò è dovuto al fatto che il parere del CIEM del 5 gennaio 2021 includeva le acque del Regno Unito dell’Atlantico nord-orientale.

Il 7 febbraio 2022 il CIEM ha formulato tale parere5.

Il regolamento (UE) 2016/2336 impone alla Commissione di adottare atti di esecuzione per determinare le zone di pesca in acque profonde esistenti e redigere l’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV sulla base delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili. Tali informazioni sono state messe a disposizione della Commissione solo a partire da febbraio 2022.

Sulla base di tali informazioni è opportuno determinare le zone di pesca in acque profonde esistenti nelle acque dell’Unione.

Sulla stessa base è opportuno redigere l’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV nelle acque dell’Unione.

Il presente regolamento di esecuzione non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alle disposizioni pertinenti e alla posizione della Commissione ai fini del rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi previsti dalla legislazione ambientale pertinente dell’Unione.

Il comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Zone di pesca in acque profonde esistenti

1. Le zone di pesca in acque profonde esistenti sono determinate conformemente alle coordinate di cui all’allegato I.

2. Le zone di pesca in acque profonde esistenti sono soggette alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/2336, in particolare all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, per quanto riguarda la limitazione delle autorizzazioni di pesca e il divieto di pesca con reti a strascico a una profondità inferiore a 800 metri.

Art. 2 Elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)

1. L’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV è definito secondo le coordinate di cui all’allegato II.

2. Le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV sono soggette alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/2336, in particolare all’articolo 9, paragrafi 1 e 9, per quanto riguarda la sua applicazione alle operazioni di pesca con attrezzi di fondo al di sotto di 400 metri di profondità e il divieto di pesca con attrezzi di fondo in tutte le zone designate.

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen