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Sez. 2, Ordinanza n. 745 del 04/03/1969 Cc. (dep. 02/05/1969) Rv. 111192 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE -RICHIESTA DI SCARCERAZIONE PER ALCUNI REATI - PERSISTENZA DELLA CUSTODIA PER ALTRI REATI -INTERESSE DELL'IMPUTATO ALLA RICHIESTA.*
Stato
decisa il 1969-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111192-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE -RICHIESTA DI SCARCERAZIONE PER ALCUNI REATI - PERSISTENZA DELLA CUSTODIA PER ALTRI REATI -INTERESSE DELL'IMPUTATO ALLA RICHIESTA.*

Per il principio dell'autonomia dei diversi titoli di detenzione, che si ricollega agli effetti giuridici scaturenti dall'applicazione dello art.275 cod.proc.pen., l'imputato ha interesse ad ottenere il provvedimento di scarcerazione per un reato relativamente al quale sia decorso il termine massimo di carcerazione preventiva, anche quando la custodia debba continuare per altro reato. (Conf.102474, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 276

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)