Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 50 Tasso di conversione del debito in capitale
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando esercitano i poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, ovvero a entrambi.
2. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione.
3. Se si applicano tassi di conversione diversi conformemente al paragrafo 1, il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
4.
Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulla fissazione dei tassi di conversione.
Tali orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.
Art. 51 Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in per ricapitalizzare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), siano adottate disposizioni che assicurino la stesura di un piano di riorganizzazione aziendale dell’ente o dell’entità in questione e la relativa attuazione conformemente all’articolo 52.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono comprendere la nomina da parte dell’autorità di risoluzione di una persona o di persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, in vista della stesura e attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 52.
Art. 52 Piano di riorganizzazione aziendale
1. Gli Stati membri dispongono che, entro un mese dall’applicazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello strumento del bail-in a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, stendano un piano di riorganizzazione aziendale tale da soddisfare i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5, e lo trasmettano all’autorità di risoluzione. Laddove sia applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, gli Stati membri provvedono a che tale piano sia compatibile con il piano di ristrutturazione che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è tenuto o è tenuta a presentare alla Commissione in tale contesto.
2. Se lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), è applicato a due o più entità di un gruppo, il piano di riorganizzazione aziendale è elaborato dall’ente impresa madre nell’Unione a copertura di tutti gli enti del gruppo conformemente alla procedura indicata negli articoli 7 e 8 ed è presentato all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il piano alle altre autorità di risoluzione interessate e all’ABE.
3.
In casi eccezionali, e qualora sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi della risoluzione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in.
Qualora il piano di riorganizzazione aziendale debba essere notificato nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in ovvero, se precedente, fino al termine stabilito dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
4.
Il piano di riorganizzazione aziendale dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole. Tali misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di mercato in cui l’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si troverà ad operare.
Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l’altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili dell’ente. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.
5. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
a) diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;
b) descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che saranno adottate;
c) calendario per l’attuazione di tali misure.
6. Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), possono comprendere:
a) la riorganizzazione delle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b) modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura in seno all’ente;
c) la dismissione delle attività in perdita;
d) la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive;
e) la vendita di attività o di linee di business.
7.
Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l’autorità di risoluzione competente valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristinerà la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). La valutazione è completata d’intesa con l’autorità competente.
Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente concludono che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l’autorità di risoluzione approva il piano.
8. Se non è convinta che l’attuazione del piano possa conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 7, l’autorità di risoluzione, d’intesa con l’autorità competente, comunica le proprie perplessità all’organo di amministrazione o alla persone o alle persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, e gli impone di modificare il piano in modo da tenerne conto.
9. Entro due settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 8, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, sottopongono un piano modificato all’approvazione dell’autorità di risoluzione. L’autorità di risoluzione valuta il piano modificato e comunica all’organo di amministrazione o alla persona o alle persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.
10. L’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, attuano il piano di riorganizzazione approvato dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente e presentano almeno ogni sei mesi una relazione all’autorità di risoluzione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano.
11. Se necessario, secondo l’autorità di risoluzione d’intesa con l’autorità competente, per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 4, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, la direzione o l’amministratore rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all’approvazione dell’autorità di risoluzione.
12.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 5; e
b) il contenuto minimo delle relazioni a norma del paragrafo 10.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
13. Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7.
14.
Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 13, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
§ 4. Strumento del bail-in: disposizioni accessorie
Art. 53 Effetto del bail-in
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando un’autorità di risoluzione esercita uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2 e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), la svalutazione del capitale o dell’importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano immediatamente vincolanti per l’ente soggetto a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati.
2. Gli Stati membri provvedono a che l’autorità di risoluzione abbia il potere di portare a termine o chiedere che siano portati a termine tutti i compiti amministrativi e procedurali necessari per rendere effettivo l’esercizio di uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), ivi inclusi:
a) la modifica di tutti gli archivi pertinenti;
b) la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di debito;
c) l’iscrizione nel listino di borsa o l’ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà;
d) la reinscrizione nel listino di borsa o la riammissione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di svalutazione, senza il requisito di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8.
3. Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità succeditrice nell’ambito di una futura liquidazione.
4. Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e):
a) la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato;
b) il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera j).
Art. 54 Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in
1. Fatto salvo l’articolo 63, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri impongono, se del caso, agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di mantenere in qualsiasi momento un importo di capitale azionario autorizzato sufficiente o altri strumenti del capitale primario di classe 1 affinché, qualora l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettere e) ed f), in relazione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o a qualsiasi delle sue filiazioni, non sia preclusa all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la facoltà di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà in volume sufficiente a garantire che la conversione delle passività in azioni o in altri titoli di proprietà possa svolgersi efficacemente.
2. Le autorità di risoluzione valutano l’opportunità di imporre per un dato ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l’obbligo stabilito al paragrafo 1 nel contesto dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione che riguarda tale ente o gruppo, tenendo conto, in particolare, delle azioni di risoluzione ivi previste. Se il piano di risoluzione prevede la possibilità di applicare lo strumento del bail-in, le autorità verificano che il capitale azionario autorizzato o altri strumenti del capitale primario di classe 1 siano sufficienti a coprire la somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).
3. Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano ostacoli procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù del loro atto costitutivo o del loro statuto, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le modifiche delle direttive 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE e della direttiva 2012/30/UE di cui al titolo X della presente direttiva.
Art. 55 Riconoscimento contrattuale del bail-in
1.
Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) la passività non è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;
b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);
c) la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;
d) la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.
Le autorità di risoluzione possono decidere che l'obbligo di cui al primo paragrafo, primo comma non si applichi a enti o entità per i quali il requisito a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, sia pari all'importo per l'assorbimento delle perdite definito all'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera a), sempre che le passività che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma e che non comprendono i termini contrattuali di cui a tale comma non siano conteggiate agli effetti di tale requisito.
Il primo comma non si applica se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione o conversione da parte dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.
2.
Gli Stati membri assicurano che, se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), determina che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tale ente o entità notifica all'autorità di risoluzione la propria determinazione, inclusa la designazione della classe di passività e la motivazione di tale determinazione. L'ente o l'entità fornisce all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che l'autorità di risoluzione richiede entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica al fine di valutare l'effetto di tale notifica sulla possibilità di risoluzione di detto ente o entità.
Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una notifica ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1 sia automaticamente sospeso dal momento della ricezione della notifica da parte dell'autorità di risoluzione.
Qualora l'autorità di risoluzione concluda che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tenuto conto della necessità di garantire la possibilità di risoluzione dell'ente o dell'entità, essa richiede, entro un termine ragionevole a seguito della notifica di cui al primo comma, l'inclusione di tale clausola contrattuale. L'autorità di risoluzione può inoltre richiedere all'ente o all'entità di modificare le loro prassi riguardanti l'applicazione dell'esenzione dal riconoscimento contrattuale del bail-in.
Le passività di cui al primo comma del presente paragrafo non includono gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 48, lettera ii), allorché tali strumenti sono passività non garantite. Inoltre le passività di cui al primo comma del presente articolo hanno un rango superiore alle passività di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 108, paragrafo 3.
Laddove l'autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente agli articoli 15 e 16, o in qualunque altro momento, stabilisca che, all'interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l'importo delle passività che, a norma del primo comma del primo paragrafo, non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1, unitamente alle passività escluse dall'applicazione degli strumenti di bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, o che potrebbero essere escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, sia pari ad oltre il 10 % di tale classe, valuta immediatamente l'impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione di tale ente o entità, compreso l'impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all'articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.
Laddove l'autorità di risoluzione stabilisca che, in base alla valutazione di cui al quinto comma del presente paragrafo, le passività che non includono, ai sensi del primo comma, la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all'articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.
Le passività per le quali l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non include, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1 del presente articolo o per le quali, conformemente al presente paragrafo, tale requisito non si applica non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia della clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il fatto che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, una clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo non osta a che l'autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l'elenco delle passività alle quali si applica l'esclusione dal requisito di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola contrattuale richiesta in detto paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente:
a) le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo in determinate categorie di passività;
b) le condizioni alle quali l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione della clausola contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma;
c) il termine ragionevole entro il quale l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione di una clausola contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'autorità di risoluzione precisa, ove lo ritenga necessario, le categorie di passività per le quali un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può pervenire a determinare che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni precisate ulteriormente a seguito dell'applicazione del paragrafo 6.
8.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati e modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione ai fini del paragrafo 2.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 56 Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno finanziario pubblico straordinario mediante strumenti di stabilizzazione finanziaria aggiuntivi conformi al paragrafo 3 del presente articolo, all’articolo 37, paragrafo 10, e alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, al fine di partecipare alla risoluzione di un ente creditizio o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) c) o d), anche intervenendo direttamente per evitarne la liquidazione, al fine di realizzare gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, in relazione allo Stato membro o dell’Unione nel suo insieme. Tali interventi sono eseguiti sotto la guida del ministero competente o del governo in stretta collaborazione con l’autorità di risoluzione.
2. Onde garantire l’efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi dispongano dei pertinenti poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 63 a 72 e provvedono a che siano d’applicazione gli articoli 66, 68, 83 e 117.
3. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria devono rappresentare una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal ministero competente o dal governo previa consultazione dell’autorità di risoluzione.
4. Quando applicano gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, gli Stati membri assicurano che i loro ministeri competenti o i governi e l’autorità di risoluzione applichino gli strumenti soltanto se sussistono tutte le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, nonché una delle condizioni seguenti:
a) il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità competente, stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria;
b) il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già precedentemente ricevuto un’assistenza straordinaria alla liquidità da parte della banca centrale;
c) con riferimento allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione con l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, stabilisce che l’applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove l’ente abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.
5. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria consistono:
a) nello strumento pubblico di sostegno al capitale di cui all’articolo 57;
b) nello strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea di cui all’articolo 58.
Art. 57 Strumento pubblico di sostegno al capitale
1. Nel rispetto del diritto societario nazionale, gli Stati membri possono partecipare alla ricapitalizzazione di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva mettendo a disposizione di questi ultimi capitali in cambio dei seguenti strumenti, fermi restando i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013:
a) strumenti del capitale primario di classe 1;
b) strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.
2. Gli Stati membri, nella misura in cui la loro quota detenuta in un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo consenta, assicurano che tali enti o entità soggetti/e allo strumento pubblico di sostegno al capitale conformemente al presente articolo siano gestiti/e su base commerciale e professionale.
3. Quando lo Stato membro fornisce lo strumento di sostegno pubblico al capitale conformemente al presente articolo, provvede a che la sua partecipazione nell’ente o nell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia ceduto/a al settore privato non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.
Art. 58 Strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea
1. Gli Stati membri possono sottoporre un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a proprietà pubblica temporanea.
2. A tal fine, essi possono eseguire uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia:
a) un rappresentante designato dello Stato membro; oppure
b) una società interamente di proprietà dello Stato membro.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soggette allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea conformemente al presente articolo siano gestiti su base commerciale e professionale e siano ceduti al settore pubblico non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.
Capo V. Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili
Art. 59 Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili
1.
Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili pertinenti può essere esercitato:
a) indipendentemente da un'azione di risoluzione; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, 32 bis o 33.
Se gli strumenti di capitale pertinenti e le passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggetta a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale e passività ammissibili pertinenti è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o al livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggetta a risoluzione.
A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 74, e si applica l'articolo75.
b)
1 bis.
Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Quando viene esercitato tale potere, gli Stati membri assicurano che la svalutazione o la conversione sia effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).
1 ter. Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggetta a risoluzione o, in circostanze eccezionali, discostandosi dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggetta a risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, a livello di tale entità è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), o all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a), applicabile all'entità interessata.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis pertinenti in azioni o altri titoli di proprietà degli enti e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
3. Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l'obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all'articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:
a) è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32, 32 bis, o 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; o
b) l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis determinerebbe l'insostenibilità economica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro della filiazione determinano congiuntamente, sotto forma di decisione congiunta conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, che il mancato esercizio del potere di svalutazione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;
d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello di impresa madre o su base consolidata, l’autorità appropriata dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata determina che il mancato esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a detti strumenti decreterebbe l’insostenibilità economica del gruppo;
e) l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii).
4. Ai fini del paragrafo 3, si considera che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un’azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un’azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale, o passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, permettano di evitare il dissesto dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.
5. Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, lettera a), l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è considerato o considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4.
6. Ai fini del paragrafo 4, lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un’azione da parte dell’autorità competente poiché, tra l’altro, il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.
7. Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è svalutato in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma del paragrafo 3, lettera c), rispetto alla misura in cui sono stati svalutati o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.
8. Qualora proceda alla determinazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, l’autorità appropriata ne informa immediatamente l’autorità di risoluzione competente dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, se non è essa stessa a svolgere tale funzione.
9. L’autorità appropriata adempie agli obblighi di notifica e di consultazione stabiliti all’articolo 62 prima di procedere alla determinazione di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera c), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata.
10. Prima di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale, o passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, le autorità di risoluzione provvedono a che sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’articolo 36. Tale valutazione costituisce la base per il calcolo della svalutazione da applicare agli strumenti di capitale, o passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale, o passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis pertinenti al fine di ricapitalizzare l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
Art. 60 Disposizioni riguardanti la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili
1. Nell’adempiere all’obbligo stabilito all’articolo 59, le autorità di risoluzione esercitano il potere di svalutazione o di conversione, secondo l’ordine di priorità dei crediti con procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti:
a) gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l’autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, in relazione ai detentori di strumenti del capitale primario di classe 1;
b) il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
c) il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti.
d) il valore nominale delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.
2. Ove il valore nominale di uno strumento di capitale pertinente o di una passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis sia svalutato:
a) la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
b) non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente o della passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;
c) ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti o delle passività di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di tali passività ammissibili. Gli strumenti di capitale pertinenti e tali passività possono essere convertiti unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o da un’impresa madre dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), con l’accordo dell’autorità di risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o, se del caso, dell’autorità di risoluzione dell’impresa madre;
b) gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono emessi prima che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), emetta azioni o altri titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di entità statali;
c) gli strumenti del capitale primario di classe 1 sono attribuiti e trasferiti senza indugio in seguito all’esercizio del potere di conversione;
d) il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti del capitale primario di classe 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente e ciascuna passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis è conforme ai principi stabiliti nell’articolo 50 e agli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’articolo 50, paragrafo 4.
4. Ai fini della fornitura di strumenti del capitale primario di classe 1 a norma del paragrafo 3, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere a disposizione, in qualsiasi momento, l’autorizzazione preliminare necessaria per l’emissione del numero pertinente di strumenti del capitale primario di classe 1.
5. Qualora un ente soddisfi le condizioni per la risoluzione e l’autorità di risoluzione decida di applicargli uno strumento di risoluzione, prima di applicare lo strumento detta autorità ottempera all’obbligo stabilito all’articolo 59, paragrafo 3.
Art. 61 Autorità competenti della determinazione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, siano quelle specificate nel presente articolo.
2. Ciascuno Stato membro designa nel diritto nazionale l’autorità appropriata competente delle determinazioni a norma dell’articolo 59. L’autorità appropriata può essere l’autorità competente o l’autorità di risoluzione, conformemente all’articolo 32.
3.
Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente della determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, è l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.
Qualora gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, della presente direttiva siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1, della presente direttiva l'autorità competente della determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della presente direttiva è l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.
4. Qualora gli strumenti di capitale pertinenti siano emessi da un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che costituisce una filiazione e sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, l’autorità competente delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, è la seguente:
a) è responsabile delle determinazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE;
b) sono responsabili della determinazione congiunta sotto forma di decisione congiunta di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), della presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro dell’autorità di vigilanza su base consolidata e l’autorità appropriata dello Stato membro in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che ha emesso tali strumenti è stabilito/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.
Art. 62 Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione
1. Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti o passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale, o strumenti di capitale pertinenti che sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale o su base consolidata, un'autorità appropriata adempia agli obblighi seguenti:
a) quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), dopo aver consultato l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione, informa entro ventiquattro ore dalla consultazione di tale autorità di risoluzione:
i) l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l'autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata;
ii) le autorità di risoluzione di altre entità all'interno dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato, direttamente o indirettamente, le passività di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, dall'entità che è soggetta all'articolo 45 septies, paragrafo 1;
b) quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), lo notifica senza indugio all'autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali deve essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se la determinazione è stata effettuata e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l'autorità di vigilanza su base consolidata.
2. Nell’assumere una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), d) o e), in caso di risoluzione di un ente o di un gruppo con attività transfrontaliera, le autorità appropriate considerano il potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui l’ente o il gruppo operano.
3. L’autorità appropriata correda la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione dei motivi che l’hanno indotta a vagliare l’ipotesi di procedere alla determinazione in questione.
4. Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità appropriata valuta, previa consultazione delle autorità notificate in conformità della lettera a), punto i), o della lettera b) di detto paragrafo, gli aspetti seguenti:
a) eventuale disponibilità di una misura alternativa all’esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell’articolo 59, paragrafo 3;
b) praticabilità di una siffatta misura alternativa, se esistente;
c) eventualità che siffatta misura alternativa, se praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero una determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3.
5. Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, per misura alternativa s’intende una misura d’intervento precoce di cui all’articolo 27 della presente direttiva, una misura di cui all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ovvero un trasferimento di fondi o di capitale in provenienza dall’impresa madre.
6. L’autorità appropriata che, previa consultazione con le autorità informate, valuta, a norma del paragrafo 4, che una o più misure alternative siano disponibili, siano praticabili e permettano di ottenere i risultati di cui a detto paragrafo, lettera c), provvede a che dette misure siano applicate.
7. Laddove, in un caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l’autorità appropriata, previa consultazione con le autorità informate, valuti che non sono disponibili misure alternative che permettano di ottenere i risultati di cui al paragrafo 4, lettera c), l’autorità preposta decide dell’opportunità della determinazione di cui all’articolo 59, paragrafo 3, al vaglio.
8. Se l’autorità appropriata decide di procedere a una determinazione a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), essa lo notifica immediatamente alle autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate le filiazioni interessate e la determinazione assume la forma di una decisione congiunta di cui all’articolo 92, paragrafi 3 e 4. In assenza di una decisione congiunta non si procede ad alcuna determinazione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, lettera c).
9. Le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui ciascuna delle filiazioni interessate è ubicata attuano prontamente una decisione di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale conformemente al presente articolo, tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.
Capo VI. Poteri di risoluzione
Art. 63 Poteri generali
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che soddisfano le condizioni applicabili per la risoluzione. In particolare, tali autorità dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione:
a) potere di esigere da qualunque ente le informazioni necessarie per decidere e predisporre un’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione e compresa l’acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco;
b) potere di assumere il controllo dell’ente soggetto a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione;
c) potere di trasferire azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione;
d) potere di cedere a un’altra entità, con il suo consenso, diritti, attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione;
e) potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale o l’importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle passività sottoponibili al bail-in dell’ente soggetto a risoluzione;
f) potere di convertire le passività sottoponibili al bail-in dell’ente soggetto a risoluzione in azioni o altri titoli di proprietà di tale ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
g) potere di cancellare i titoli di debito emesso dall’ente soggetto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite subordinate alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2;
h) potere di svalutare, anche a zero, l’importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un ente soggetto a risoluzione e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;
i) potere d’imporre all’ente soggetto a risoluzione o a un ente impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;
j) potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività sottoponibili al bail-in emessi dall’ente soggetto a risoluzione oppure modificare l’importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività sottoponibili al bail-in o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio, tranne per le passività garantite soggette all’articolo 44, paragrafo 2;
k) il potere di liquidare per close-out ed estinguere contratti finanziari o contratti derivati ai fini dell’applicazione dell’articolo 49;
l) potere di rimuovere o sostituire l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione;
m) potere di imporre all’autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 12 della direttiva 2014/65/UE.
2.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d’applicazione a norma di legge o contratto o altro:
a) fatti salvi l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 85, paragrafo 1, l’obbligo di ottenere il consenso o l’approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione;
b) prima dell’esercizio del potere, l’obbligo procedurale di notificare determinate persone, compreso l’obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti con altre autorità.
In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri di cui al presente articolo ai fini della cessione degli strumenti finanziari, dei diritti, attività o passività in questione, a prescindere da qualsiasi limitazione od obbligo di consenso altrimenti applicabili.
Il primo comma, lettera b), lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti agli articoli 81 e 83 e gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
3. Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi dei poteri elencati nel presente articolo, paragrafo 1, non sia applicabile a un’entità che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva a causa della sua forma giuridica specifica, le autorità di risoluzione abbiano poteri il più possibile simili, anche riguardo ai loro effetti.
4. Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 3, le salvaguardie di cui alla presente direttiva, o le salvaguardie aventi il medesimo effetto, si applichino alle persone interessate, compresi gli azionisti, i creditori e le controparti.
Art. 64 Poteri accessori
1. Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di:
a) prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l’articolo 78, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, attività o passività che ne sono oggetto; a tal fine, qualsiasi diritto di compensazione ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame;
b) cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;
c) imporre all’autorità pertinente di interrompere o sospendere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9;
d) prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell’ente soggetto a risoluzione per quando riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da esso avviate, compresi, fatti salvi gli articoli 38 e 40, gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato;
e) imporre all’ente soggetto a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza; e
f) annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente.
2. Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, laddove l’autorità di risoluzione lo reputi opportuno per contribuire all’efficacia di un’azione di risoluzione o alla realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione.
3. Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l’azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l’attività d’impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:
a) la continuità dei contratti stipulati dall’ente soggetto a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno strumento finanziario, diritto, attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all’ente soggetto a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali;
b) la sostituzione dell’ente soggetto a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.
4. I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:
a) il diritto del dipendente dell’ente soggetto a risoluzione di risolvere il contratto di lavoro;
b) fatti salvi gli articoli 69, 70 e 71, il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un’omissione compiuti dall’ente soggetto a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.
Art. 65 Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi
1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di richiedere a un ente soggetto a risoluzione o a un’entità del gruppo di tale ente, di fornire i servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.
Il primo comma si applica anche qualora l’ente soggetto a risoluzione o l’entità pertinente del gruppo sia soggetto/a a procedura ordinaria d’insolvenza.
2. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare le entità del gruppo stabilite nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.
3. I servizi e i meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono circoscritti ai servizi e dispositivi operativi e non includono alcuna forma di sostegno finanziario.
4. I servizi e i meccanismi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni:
a) alle stesse condizioni, se i servizi e i meccanismi erano forniti, in forza di un accordo, all’ente soggetto a risoluzione immediatamente prima dell’avvio dell’azione di risoluzione per la durata di tale accordo;
b) a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
5. Entro IL 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare l’elenco minimo di servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.
Art. 66 Potere di dare esecuzione alle misure di gestione o di prevenzione delle crisi disposte da altri Stati membri
1. Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi del diritto di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione, la cessione sia effettuata in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.
2. Gli Stati membri forniscono all’autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l’assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, diritti e passività siano ceduti al ricevente in conformità delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti e passività di cui al paragrafo 1 il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.
4.
Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro (Stato membro A) esercita i poteri di svalutazione o di conversione, anche in relazione a strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 59, e le passività sottoponibili al bail-in o gli strumenti di capitale pertinenti dell’ente soggetto a risoluzione comprendono:
a) strumenti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione (Stato membro B);
b) passività dovute a creditori situati nello Stato membro B.
Lo Stato membro B provvede a che il valore nominale di tali passività o strumenti sia svalutato, o le passività o strumenti siano convertiti, in conformità dell’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte dell’autorità di risoluzione dello Stato membro A.
5. Gli Stati membri provvedono a che i creditori interessati dall’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro B, di contestare la svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero, secondo il caso, la sua conversione.
6. Ciascuno Stato membro assicura che gli elementi seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:
a) diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) diritto dei creditori di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la svalutazione o la conversione del valore nominale di uno strumento o di una passività di cui al presente articolo, paragrafo 4, lettera a) o b);
c) le salvaguardie per le cessioni parziali, di cui al capo VII, in relazione ad attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1.
Art. 67 Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono a che, laddove l’azione di risoluzione comporti iniziative riguardo alle attività ubicate in un paese terzo ovvero azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che:
a) l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie affinché la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;
b) l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero ad assolvere le passività per conto del ricevente fino a che la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;
c) le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), siano coperte con qualsiasi delle modalità di cui all’articolo 37, paragrafo 7.
2. Qualora l’autorità di risoluzione valuti che, nonostante tutte le misure necessarie adottate dall’amministratore, dal ricevente o da altre persone conformemente al paragrafo 1, lettera a), è estremamente improbabile che il trasferimento, la conversione o l’azione acquisti efficacia riguardo a talune attività ubicate in un paese terzo o talune azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passibilità ai sensi del diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione non procede con il trasferimento, alla svalutazione, alla conversione o all’azione. Se ha già ordinato il trasferimento, la svalutazione, la conversione o l’azione, tale ordine è nullo nei confronti delle attività, delle azioni, dei titoli di proprietà, dei diritti o delle passività in questione.
Art. 68 Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione
1.
Una misura di prevenzione o una misura di gestione della crisi, adottata in relazione a un’entità ai sensi della presente direttiva, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all’applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell’ambito di un contratto stipulato dall’entità, come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.
Inoltre, una misura di prevenzione o la misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l’escussione della garanzia, né come procedura di insolvenza ai sensi di un contratto stipulato da:
a) una filiazione dell’ente comprendente obblighi che sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’impresa madre o da un’entità del gruppo; o
b) un’entità dello stesso gruppo dell’ente comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
2. Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all’articolo 94, o altrimenti se un’autorità di risoluzione lo decide, tale procedure costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo.
3. A condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:
a) esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:
i) una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un’entità del gruppo;
ii) un’entità del gruppo comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;
b) entrare in possesso di beni dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;
c) incidere sui diritti contrattuali dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di una persona di avviare una delle iniziative di cui al paragrafo 3, qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o dal verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura.
5. Una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 33 bis, 69 o 70 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 71 paragrafo 1.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio10.
Art. 69 Potere di sospendere taluni obblighi
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte.
2. Nel caso in cui si fosse dovuto adempiere a un obbligo di pagamento o di consegna nel corso del periodo di sospensione, l’obbligo di pagamento o di consegna si applica immediatamente dopo la scadenza del periodo di sospensione.
3. Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un ente soggetto a risoluzione a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell’ente soggetto a risoluzione in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.
4. Le sospensioni ai sensi del paragrafo 1 non si applicano agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:
a) dei sistemi e degli operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE;
b) di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) delle banche centrali.
5.
Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione ai depositi ammissibili definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.
Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.
Art. 70 Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di limitare, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione in relazione alle sue attività.
2. Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispetto a uno o più dei seguenti elementi:
a) i diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;
b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; e
c) le banche centrali, in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione.
3. Nei casi in cui si applica l’articolo 80, le autorità di risoluzione provvedono a che le limitazioni imposte mediante il potere di cui al presente articolo, paragrafo 1, siano coerenti per tutte le entità del gruppo in relazione alle quali è stata avviata un’azione di risoluzione.
4. Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.