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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 132 del 2000

Decisione
decisa il 2000-05-08, depositata il 2000-05-10
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:132
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25283

  • Processo penale
  • Incompatibilità del giudice
  • Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia già emesso sentenza di condanna per fatti costituenti "parte" e "continuazione" di altri fatti, oggetto di un successivo procedimento, pendente nello stesso grado avanti allo stesso giudice e nei confronti del medesimo imputato
  • Omessa previsione
  • Sopravvenuta sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della disposizione censurata
  • Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce della innovazione costituita dalla parziale illegittimità della disposizione censurata, per effetto della sentenza n. 241 del 1999 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia già emesso sentenza di condanna per fatti costituenti "parte" e "continuazione" di altri fatti, oggetto di un successivo procedimento, pendente nello stesso grado avanti allo stesso giudice e nei confronti del medesimo imputato. - v. sentenza n. 241 del 1999 (richiamata), dichiarativa 'in parte qua' dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1998 dalla Corte d'appello di Perugia, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, nel corso di un procedimento di ricusazione, con ordinanza in data 3 novembre 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia già emesso sentenza di condanna per fatti costituenti "parte"" e "continuazione" di altri fatti, oggetto di un successivo procedimento, pendente nello stesso grado avanti allo stesso giudice e nei confronti del medesimo imputato"; che il remittente riferisce che la dichiarazione di ricusazione riguarda il Presidente e un giudice a latere del tribunale di Spoleto, i quali, avendo concorso a pronunciare una sentenza con la quale la ricusante è stata ritenuta responsabile di alcuni episodi di truffa aggravata continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di alcune infrazioni all'art. 4, lettera d) della legge 7 agosto 1982, n. 516, si trovano ora a giudicare la stessa imputata per gli stessi fatti, oltre che per altre successive analoghe truffe ed infrazioni, contestate in continuazione con le prime ex art. 81 cpv. del codice penale, nonché per i delitti di associazione a delinquere e simulazione di reato; che, secondo il giudice a quo, alla luce della vigente disciplina, non sarebbe configurabile alcuna ipotesi di ricusazione, né potrebbe soccorrere l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, quale esso risulta a seguito della sentenza n. 371 del 1996 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata"; che, tuttavia, a suo avviso, l'imparzialità sarebbe compromessa, in quanto il giudice potrebbe essere o apparire condizionato dalle sue precedenti valutazioni nei confronti della ricusante. Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 241 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto"; che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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