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Sez. L - , Ordinanza n. 12801 del 23/05/2018 (Rv. 648764 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni nel settore postale ex art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 - Prova del rispetto della percentuale di contingentamento - Attestazione sottoscritta da dirigente aziendale - Idoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648764-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle poste, ex art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, ai fini del rispetto della percentuale di contingentamento costituisce elemento probatorio liberamente valutabile il documento prodotto dall'ente e sottoscritto da un dirigente nominativamente indicato, attestante i numeri dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di riferimento, senza la necessità di una conferma testimoniale ovvero di una diversa verifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)