Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Testo in vigore al
Art. 14 Prove d'esame per il personale educativo
1. Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova scritta, 40 al colloquio e 20 ai titoli.
3. Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
5. La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 15 Graduatoria dei concorsi per il personale docente
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.
2. La graduatoria e' compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli.
3. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi.
4. Nei casi di parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
6. Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
7. Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 16 Graduatorie dei concorsi per il personale educativo
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.
2. La graduatoria e' compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.
3. Nei casi di parita' di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
5. Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
6. Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 17 Esclusione
1. L'esclusione dal concorso per titoli ed esami e' disposta per difetto dei requisiti o per intempestivita' della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
2. L'esclusione e' disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui e' data comunicazione all'interessato.
Art. 18 Periodicita' dei concorsi e posti conferibili
1. I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni.
2. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Sezione II. Concorsi per soli titoli
Art. 19 Requisiti specifici di ammissione
1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante sono richiesti:
a) una formazione universitaria completa conseguita presso le universita' o altri istituti di istruzione superiore, salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica;
b) l'abilitazione valida per i posti messi a concorso, ove richiesta;
c) servizio di insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado per almeno due anni scolastici, dopo il conseguimento del titolo di studio, ove richiesto, valido per l'insegnamento stesso.
2. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di personale educativo sono richiesti:
a) un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) aver riportato nelle prove di esame di un corrispondente concorso per titoli ed esami una votazione non inferiore a 6 decimi;
c) servizio di ruolo o non di ruolo prestato in qualita' di insegnante, di istitutore, di istitutrice o di assistente, per almeno due anni dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'ammissione al servizio di cui trattasi, presso istituti o scuole statali di ogni ordine e grado od istituzioni educative statali.
Art. 20 Requisiti generali di ammissione
1. Unitamente ai requisiti indicati nel precedente articolo, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli e' richiesto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite massimo di eta'.
2. Il bando stabilisce le modalita' di partecipazione e i documenti e i titoli da presentare insieme con la domanda.
3. Valgono per i presenti concorsi le disposizioni dei precedenti articoli 8, 9 e 17.
Art. 21 Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
1. I concorsi per soli titoli sono indetti in sede provinciale, regionale o nazionale a seconda del tipo di scuola e di istituzione educativa cui si riferiscono, come stabilito dal precedente art. 10.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 relative ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
Art. 22 Valutazione dei titoli
1. Nei concorsi per soli titoli le commissioni dispongono di cento punti, dei quali trenta vanno attribuiti all'attivita' didattica ed educativa ed i rimanenti ai titoli culturali, professionali, scientifici, tecnici ed artistici.
2. Ai fini della valutazione dell'attivita' didattica ed educativa, il servizio prestato in diverso tipo di scuola o di istituzione educativa o per diversa materia e' valutato per meta' rispetto a quello prestato nella cattedra o posto cui si riferisce il concorso.
3. Per gli anni in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla censura e' operata una detrazione di punteggio secondo i criteri indicati dal decreto di cui all'ultimo comma del presente articolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
4. I titoli valutabili, entro i limiti indicati nel presente articolo, e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 23 Periodicita' dei concorsi Compilazione e aggiornamento delle graduatorie
1. I concorsi per soli titoli contemplati nei precedenti articoli sono indetti entro il 31 dicembre, ad anni alterni.
2. Le commissioni procedono alla compilazione della graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
3. Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento biennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verra' indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti gia' compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto alla modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa nonche' culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purche' presentati nel termine di cui al bando di concorso.
5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
6. Le graduatorie del primo concorso per soli titoli e quelle che vengono aggiornate al termine delle operazioni di ciascun concorso successivo sono approvate con decreto del provveditore agli studi, dei soprintendenti scolastici regionali o interregionali o del Ministro per la pubblica istruzione a seconda che trattasi di concorsi indetti in sede provinciale, regionale o nazionale. Il provvedimento ha carattere definitivo.
7. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi, con esclusione di qualsiasi riserva di posti, per una aliquota pari al quaranta per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico.
8. L'aggiornamento della posizione di graduatoria non e' ammesso per coloro che siano risultati vincitori del concorso ed abbiano rinunciato alla nomina.
9. La collocazione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in altri concorsi per titoli.
10. Non e' consentita l'inclusione in piu' di una graduatoria relativa al medesimo insegnamento.
Capo III. Reclutamento del personale direttivo
Art. 24 Requisiti di ammissione ai concorsi
1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.
2. A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.
3. Fermo restando il requisito dell'anzianita' di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.
Art. 25 Scuola materna e scuola elementare
1. Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
Art. 26 Scuola media
1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonche' gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati
b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
Art. 27 Scuole secondarie di secondo grado
1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonche' gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attivita' marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.
4. Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituiti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.
Art. 28 Licei artistici ed istituti d'arte
1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente art. 7.
Art. 29 Istituiti di educazione
1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonche' gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianita' nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.
Art. 30 Bandi di concorso
1. I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.
2. I bandi stabiliscono le modalita' di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.
Art. 31 Competenza ad emanare i bandi
1. I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale puo' disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti, con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.
Art. 32 Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:
a) un professore universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi negli elenchi di cui al precedente art. 12.
3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
4. Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.
Art. 33 Prove di esame e valutazione
1. I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacita' del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
4. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
5. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
6. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita' formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonche' sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
Art. 34 Determinazione degli orientamenti programmatici di esam e e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli
1. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esami dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.