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Sez. L, Sentenza n. 6366 del 27/10/1983 (Rv. 431089 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - ASSISTENZA FARMACEUTICA - DECRETI MINISTERIALI DI REVISIONE DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO - NATURA - ATTI AMMINISTRATIVI - PREPARATO TERAPEUTICO NON CONTEMPLATO DAL PRONTUARIO - DIRITTO DI RIMBORSO DELL'ASSICURATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431089-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - ASSISTENZA FARMACEUTICA - DECRETI MINISTERIALI DI REVISIONE DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO - NATURA - ATTI AMMINISTRATIVI - PREPARATO TERAPEUTICO NON CONTEMPLATO DAL PRONTUARIO - DIRITTO DI RIMBORSO DELL'ASSICURATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

I decreti ministeriali di revisione periodica annuale del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica, previsti dall'art. 9, terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito (con modifiche) in legge 17 agosto 1974 n. 386, hanno natura di Atti amministrativi di mero accertamento tecnico, volti a mettere in essere criteri uniformi circa la pratica attuazione della assistenza farmaceutica, che, quanto all'i.N.A.M., trova il suo ambito di operatività nell'ampia previsione della sua legge istitutiva (legge 11 gennaio 1943 n. 138). Ne consegue - considerato anche il precetto del secondo comma dell'art. 38 cost. - che (fino al permanere in vigore della disciplina posta dai primi tre commi del detto art. 9) gli enti interessati non possono negare ai propri assistiti la somministrazione di un medicinale sol perché esso non sia contemplato nel prontuario, dovendo, per contro, in tale ipotesi operare il principio che il preparato farmaceutico debba essere ugualmente rimborsato, nei limiti di legge, all'avente diritto qualora ricorrano le condizioni (da apprezzarsi dai predetti enti e, in caso di contestazione, dal giudice ordinario) della sua indispensabilità per un'adeguata efficacia curativa della malattia denunciata dall'assistito e dell'insostituibilità di tale preparato farmaceutico con altro preparato, di pari efficacia curativa, contemplato nel prontuario. (Conf 4978/80, mass n 408854).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 11/01/1943 num. 138 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 9, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)