Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 14/05/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 207748 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità dell'istituto anche a minore già sottoposto a libertà controllata - "Ratio".
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche al minore già sottoposto, in relazione alla stessa condanna, alla sanzione sostitutiva della libertà controllata, nulla rilevando in contrario che, ai sensi dell'art. 75 della legge 24 novembre 1981 n. 689, detta sanzione sostitutiva debba già essere eseguita con le modalità stabilite per l'affidamento in prova dell'art. 47, commi dal quarto al decimo, dell'ordinamento penitenziario; e ciò avuto anche riguardo, sotto il profilo dell'interesse, al fatto che la libertà controllata, a differenza dell'affidamento in prova, viene ad avere, per effetto dell'art. 57, comma terzo, della citata legge n. 689/81, una durata doppia rispetto a quella della pena detentiva sostituita.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)