Sez. 2, Sentenza n. 4843 del 01/02/1974 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127452 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FATTISPECIE DI 'INTROMISSIONĂˆ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FATTISPECIE DI 'INTROMISSIONĂˆ.*
Il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva della 'intromissioné si perfeziona per il solo fatto che l'agente si sia intromesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'interessamento cosi spiegato raggiunga il fine che l'agente stesso si sia proposto; pertanto, anche se tale fine non sia stato realizzato, il delitto e consumato e non tentato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)