diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 4346 del 20/02/2020 (Rv. 657080 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI | Decreto ex art. 36 l.fall. - Provvedimento del giudice delegato reso sull'impugnativa del programma di liquidazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657080-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI

Il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, l.fall., sul provvedimento reso dal giudice delegato in ordine all'impugnativa del programma di liquidazione adottato dal curatore non ha natura definitiva e decisoria, in quanto non incide con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, rientrando viceversa tra i provvedimenti di controllo sull'esercizio del potere amministrativo del curatore, espresso attraverso un atto avente funzione pianificatrice e di indirizzo; ne consegue che il decreto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)