Sez. 6, Sentenza n. 2803 del 05/07/1995 Cc. (dep. 02/09/1995) Rv. 202043 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Sussistenza di una prova diretta - Verifica dell'attendibilità intrinseca e degli eventuali riscontri - Necessità - Esclusione - Fattispecie: dichiarazione della persona offesa purché non validamente inficiata.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, l'art. 273 cod. proc. pen. postula la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quale "minimum" probatorio che deve inderogabilmente assistere l'adozione della misura, solo nel caso in cui sussista una prova indiziaria; quando, invece, sia presente una prova diretta, va escluso il ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio né occorre la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, in quanto il minimo di gravità indiziaria è soverchiato dal diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita. Il che si verifica nell'ipotesi di prova testimoniale proveniente dalla persona offesa dal reato, purché non validamente inficiata, e che rappresenta un "plus" rispetto all'apporto richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. e non abbisogna, per l'emissione del provvedimento cautelare, né di altri elementi di prova né di riscontro esterno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)