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Sez. L, Sentenza n. 1355 del 26/01/2004 (Rv. 569685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di indennità di posizione in favore dei dirigenti delle FF.SS..
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza merito, che, in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti delle FF.SS., aveva ritenuto dovuta nella misura massima della terza l'indennità di posizione prevista dall'accordo sindacale del 13.5.1993 per i Dirigenti Centrali Coordinatore Trazione (D.C.C.T.)in favore del ricorrente, il quale aveva successivamente acquistato una diversa qualifica rientrante nei Dirigenti Centrali Trasposto (D.C.T.), sostenendo - con motivazione immune da vizi - la continuità fra le posizioni professionali D.C.C.T. e D.C.T. sulla base dell'Accordo del 3 marzo 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)