Sez. 3, Sentenza n. 2824 del 06/10/1962 (Rv. 254186 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - OBBLIGO DI INFORMAZIONE SULLE CONDIZIONI DI MERCATO E SULLA CONVENIENZA DELL'AFFARE - TRASMISSIONE AL PREPONENTE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA E SUCCESSIVAMENTE, DEGLI ATTI DI RECLAMO DELL'ALTRO CONTRAENTE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - OBBLIGO DI INFORMAZIONE SULLE CONDIZIONI DI MERCATO E SULLA CONVENIENZA DELL'AFFARE - TRASMISSIONE AL PREPONENTE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA E SUCCESSIVAMENTE, DEGLI ATTI DI RECLAMO DELL'ALTRO CONTRAENTE.*
A norma degli articoli 1745 e 1746 cod civ l'agente con rappresentanza, o meno, come il mandatario, ha il particolare dovere, non soltanto di informare il preponente sulle condizioni di mercato della zona assegnatagli, ma anche di fornire ogni utile notizia per valutare la convenienza dei singoli affari proposti; in ordine ai quali deve anzitutto curare, con la diligenza del buon padre di famiglia con la quale ogni mandato deve essere eseguito a norma dell'art 1710 cod civ, la tempestiva e fedele trasmissione della manifestazione di volonta del committente e, successivamente la conclusione, reale o presunta, dell'affare, ogni eventuale reclamo o semplice istruzione del terzo contraente circa la esecuzione del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1745, Cod. Civ. art. 1746
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)