Sez. 1 - , Ordinanza n. 5900 del 12/03/2018 (Rv. 648779 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di beni condominiali – Determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione – Assemblea condominiale – Facoltà di autorizzare l’Amministratore del condominio a costituirsi – Deliberazione assunta a maggioranza – Sufficienza – Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
L'amministratore del condominio, autorizzato a maggioranza dall'assemblea condominiale, è legittimato a costituirsi nel giudizio di opposizione alla stima in conseguenza dell'espropriazione di un bene condominiale. L'assemblea condominiale è infatti organo dotato di competenza decisoria a carattere generale nella gestione dei beni facenti parte del patrimonio comune, e gode della corrispondente potestà deliberativa, a maggioranza, anche in ordine all'assunzione delle liti processuali che li riguardano, dovendo ricorrersi a maggioranze qualificate, oppure all'unanimità dei condomini, solo nei casi previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)