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Sez. 1, Sentenza n. 11856 del 06/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203241 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, d'estinzione del reato e della pena | Morte del reo successiva alla proposizione del ricorso - Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - Necessità.
Stato
decisa il 1995-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203241-01

Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, d'estinzione del reato e della pena

La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti, dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione e non emergano elementi che rendano palese l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)