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Sez. 4, Sentenza n. 9084 del 16/06/1981 Ud. (dep. 16/10/1981) Rv. 150541 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150541-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Il ricorso per Cassazione è inammissibile, quando i motivi denuncino non vizi di legittimità, ma apprezzamenti di fatto, come tali incensurabili. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che costituisca valutazione di fatto, insindacabile in Sede di legittimità, la qualificazione di una via privata, come strada soggetta a pubblico passaggio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)