Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)1, in particolare l’articolo 4 e l’articolo 6,
A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione è tenuta a stabilire requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea su tutto il territorio della Comunità. Lo strumento legislativo più idoneo a tale scopo è il regolamento, perché direttamente applicabile negli Stati membri.
La fornitura di servizi di navigazione aerea all’interno della Comunità è soggetta alla certificazione da parte degli Stati membri. I fornitori di servizi di navigazione aerea che soddisfanno i requisiti comuni ricevono un certificato a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono operare senza certificato devono adoperarsi per assicurare la massima conformità ai requisiti comuni consentita dal loro status giuridico.
I requisiti comuni stabiliti a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004 sono osservati senza pregiudizio della sovranità degli Stati membri sul loro spazio aereo né dell’applicazione delle misure di cui gli Stati membri ravvisino la necessità per i motivi di ordine pubblico, sicurezza e difesa contemplati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)2. I requisiti comuni non sono da applicare alle operazioni e all’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
La definizione dei requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea tiene debito conto dello status giuridico dei fornitori di servizi di navigazione aerea negli Stati membri. Inoltre, quando un organismo svolge attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea, i requisiti comuni stabiliti a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004 non si applicano, salvo disposizione contraria, alle altre attività né alle risorse destinate ad attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.
L’applicazione dei requisiti comuni ai fornitori di servizi di navigazione aerea deve essere proporzionata ai rischi connessi con le specificità di ciascun servizio, ad esempio il numero/la natura e le caratteristiche dei movimenti trattati. Qualora alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea decidessero di non avvalersi della possibilità di fornire servizi transfrontalieri e rinunciassero pertanto al diritto di reciproco riconoscimento all’interno del cielo unico europeo, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe avere facoltà di autorizzarli a conformarsi, in modo proporzionato, rispettivamente a determinati requisiti generali, relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea e a determinati requisiti specifici, relativi alla fornitura di servizi di traffico aereo. Le condizioni connesse al rilascio dei certificati devono pertanto rispecchiare la natura e la portata della deroga.
Per garantire il corretto funzionamento del sistema di certificazione, gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle deroghe accordate dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza in occasione della loro relazione annuale.
I diversi tipi di servizi di navigazione aerea non sono necessariamente soggetti ai medesimi requisiti. Occorre pertanto adeguare i requisiti comuni alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di servizio.
Deve incombere ai fornitori di servizi di navigazione aerea l’onere di provare la loro conformità ai requisiti durante il periodo di validità del certificato e con riferimento a tutti i servizi interessati.
Per garantire la corretta applicazione dei requisiti comuni, occorre istituire un sistema di controllo e di ispezioni periodiche della conformità ai requisiti comuni ed alle condizioni precisate nel certificato. L’autorità nazionale di vigilanza deve verificare l’idoneità di un fornitore di servizi prima di rilasciare un certificato a suo nome ed accertare su base annua che i fornitori di servizi di navigazione aerea ai quali ha già rilasciato un certificato continuino a soddisfare i requisiti comuni. Detta autorità deve pertanto fissare e aggiornare annualmente un programma indicativo di ispezioni di tutti i fornitori di servizi titolari di certificato, basato su una valutazione del rischio. Il programma deve permettere di ispezionare in tempi ragionevoli tutte le componenti principali del servizio di navigazione aerea. Nel verificare il rispetto dei fornitori designati di servizi di traffico aereo e di servizi meteorologici, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe poter controllare i pertinenti requisiti che lo Stato membro è tenuto a soddisfare in forza di obblighi internazionali.
Le valutazioni paritarie effettuate dalle autorità nazionali di vigilanza devono promuovere un’impostazione comune della vigilanza dei fornitori di servizi aerei in tutto il territorio comunitario. È opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizzi dette valutazioni paritarie, che dovrebbero essere coordinate con le attività intraprese nell’ambito del programma di sostegno e di monitoraggio dell’attuazione delle norme ESARR di Eurocontrol (ESIMS) e del programma USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) condotto dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Tale coordinamento è inteso ad evitare la duplicazione dei lavori. Affinché la valutazione paritarie possa tradursi in uno scambio di esperienze e di buone pratiche, gli esperti nazionali dovrebbero preferibilmente far parte di un’autorità nazionale di vigilanza o di un organismo autorizzato.
Eurocontrol ha elaborato norme di sicurezza (Safety Regulatory Requirements — ESARR) della massima importanza per la sicurezza dei servizi del traffico aereo. A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione individua e adotta le disposizioni dell’ESARR 3 relative all’utilizzo di sistemi di gestione della sicurezza da parte di fornitori di servizi di gestione del traffico aereo (ATM), dell’ESARR 4 sulla valutazione e la riduzione del rischio nella gestione del traffico aereo e dell’ESARR 5 relativa al personale di servizio addetto alla gestione del traffico aereo e alle norme applicabili al personale ingegneristico e tecnico che svolge mansioni attinenti alla sicurezza operativa. A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo3 che riprende le disposizioni dell’ESARR 5 per i controllori del traffico aereo. Non risulta pertanto opportuno ripetere dette disposizioni nel presente regolamento. Tuttavia, le disposizioni stabiliscono che un’autorità nazionale di vigilanza debba controllare, all’occorrenza, se il personale di un fornitore di servizi aereo, ed in particolare i controllori del traffico aereo, è debitamente abilitato alle mansioni che svolge.
Non è neppure opportuno riprodurre, nel presente regolamento, le disposizioni di ESARR 2 sulla notifica e la valutazione dei fatti rilevanti per la sicurezza ATM di cui alla direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile4, e alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile5. Tuttavia, nuove disposizioni relative ai fatti rilevanti per la sicurezza devono essere adottate per imporre all’autorità di vigilanza nazionale di controllare se i fornitori di servizi di traffico aereo e anche i fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza soddisfino i requisiti previsti ai fini della notifica e della valutazione dei fatti in questione. Le pertinenti disposizioni dell’ESARR 1 sul controllo della sicurezza ATM e dell’ESARR 6 sui software dei sistemi ATM devono essere individuate e adottate mediante distinti atti comunitari.
In particolare, occorre riconoscere che, innanzitutto, la gestione della sicurezza è quella funzione della fornitura di servizi di traffico aereo che garantisce che tutti i rischi attinenti alla sicurezza sono stati individuati, valutati e limitati in misura soddisfacente, e, in secondo luogo, che un approccio formale e sistematico della gestione della sicurezza permetterà di rendere massimi i vantaggi sul piano della sicurezza in modo visibile e tracciabile. È opportuno che la Commissione aggiorni e definisca con maggiore precisione i requisiti di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, per garantire il massimo livello possibile di sicurezza senza pregiudizio del ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea in questo settore che potrà essere definito in futuro.
I fornitori di servizi di navigazione aerea sono tenuti ad operare conformemente alle relative norme ICAO. Al fine di facilitare la fornitura transfrontaliera dei servizi, gli Stati membri e la Commissione, in stretta cooperazione con Eurocontrol, devono adoperarsi per ridurre al massimo le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle norme ICAO nel settore dei servizi di navigazione aerea in modo da pervenire ad un insieme, comune tra i diversi Stati membri, di principi applicabili al cielo unico europeo, in particolare allo scopo di elaborare norme comuni per la navigazione aerea.
Le differenze tra i regimi di responsabilità civile degli Stati membri non devono impedire ai fornitori di servizi di navigazione aerea di concludere accordi per la fornitura transfrontaliera di servizi una volta che abbiano preso le misure necessarie per la copertura dei danni ad essi imputabili in forza del diritto applicabile. Il metodo utilizzato deve essere conforme alle disposizioni del diritto nazionale. Gli Stati membri che, conformemente al regolamento (CE) n. 550/2004, autorizzano la fornitura di servizi di navigazione aerea senza certificazione nell’insieme o in una parte dello spazio aereo che rientra nella loro giurisdizione devono farsi carico della responsabilità civile dei fornitori interessati.
Benché la norma ESARR 4 definisca la probabilità massima tollerabile per gli incidenti nel settore ATM nella regione dell’ECAC (European Civil Aviation Conference), le probabilità massime tollerabili per tutte le categorie di gravità non sono ancora state determinate. Gli Stati membri e la Commissione, di concerto con Eurocontrol, devono completare e aggiornare dette probabilità nonché elaborare meccanismi che consentano di applicarle in diversi contesti tecnici.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Tuttavia, tali requisiti comuni non si applicano, salva disposizione contraria degli allegati I e II:
a) alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea svolte da un fornitore di servizi;
b) alle risorse destinate alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.
Il presente regolamento individua e stabilisce le disposizioni imperative delle seguenti norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR), pertinenti per la certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea:
a) la norma ESARR 3 relativa all’utilizzo di sistemi di gestione della sicurezza da parte dei fornitori di servizi, pubblicata il 17 luglio 2000;
b) la norma ESARR 4 relativa alla valutazione e alla riduzione del rischio nella gestione del traffico aereo, pubblicata il 5 aprile 2001;
c) la norma ESARR 5 relativa al personale dei servizi di gestione del traffico aereo e ai requisiti applicabili al personale ingegneristico e tecnico con compiti operativi connessi alla sicurezza, pubblicata l’11 aprile 2002.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:
a) «lavoro aereo»: l’operazione di un aeromobile utilizzato per servizi specialistici, quali ad esempio servizi connessi con l’agricoltura, la costruzione, la fotografia, i rilevamenti topografici, le ricognizioni nonché le attività di pattugliamento, ricerca e salvataggio, o servizi di pubblicità aerea;
b) «trasporto aereo commerciale»: qualsiasi operazione di un aeromobile che comporta il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuata dietro compenso o mediante noleggio;
c) «sistema funzionale»: la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate per svolgere una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;
d) «aviazione generale»: tutte le operazioni di un aeromobile nel settore dell’aviazione civile diverse dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo;
e) «autorità nazionale di vigilanza»: l’organismo o gli organismi designati o istituiti dagli Stati membri in qualità di autorità nazionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004;
f) «pericolo»: qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa indurre un incidente;
g) «organizzazione operativa»: un organismo incaricato di fornire servizi ingegneristici e tecnici di sostegno ai servizi di traffico aereo, comunicazione, navigazione o vigilanza;
h) «rischio»: la combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto;
i) «garanzia di sicurezza»: tutte le azioni programmate e sistematiche necessarie per garantire in modo adeguato che un prodotto, organismo o sistema funzionale ha raggiunto un grado accettabile o tollerabile di sicurezza;
j) «obiettivo di sicurezza»: dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima alla quale può essere collegato il verificarsi di un pericolo;
k) «requisito di sicurezza»: un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;
l) «servizi»: un servizio o un pacchetto di servizi di navigazione aerea.
3. L’espressione «fornitore di servizi di navigazione aerea» include gli organismi che abbiano presentato domanda di certificazione al fine di fornire detti servizi.
Art. 3 Certificazione
1. Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i fornitori di servizi di navigazione aerea soddisfano i requisiti generali comuni di cui all’allegato I, nonché i requisiti specifici supplementari di cui agli allegati da II a V del presente regolamento, a seconda del tipo di servizio offerto, salve le deroghe di cui all’articolo 4.
2. L’autorità nazionale di vigilanza, prima di rilasciare il certificato ad un fornitore di servizi ne verifica la conformità ai requisiti comuni.
3. Il fornitore di servizi di navigazione aerea si conforma ai requisiti comuni entro la data del rilascio del certificato a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004.
Art. 4 Deroghe
1.
In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea possono scegliere di non avvalersi della possibilità di fornire servizi transfrontalieri e rinunciare al diritto di riconoscimento reciproco all’interno del cielo unico europeo.
In tal caso possono chiedere un certificato limitato allo spazio aereo che rientra nella giurisdizione dello Stato membro di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004.
Possono presentare domanda di certificazione limitata i fornitori di servizi di traffico aereo che forniscano o progettino di fornire servizi con esclusivo riferimento ad una o più delle categorie seguenti:
a) aviazione generale;
b) lavoro aereo;
c) trasporto aereo commerciale con aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate o con meno di 20 posti a sedere;
d) trasporto aereo commerciale che comporta meno di 10000 movimenti all’anno, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti per passeggeri. Il numero di movimenti, intesi come la somma dei decolli e degli atterraggi, è calcolato come la media su base annua del triennio precedente.
Possono presentare domanda di certificazione limitata i fornitori di servizi di navigazione, diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, con un fatturato annuo lordo fino a 1000000 EUR, per i servizi che forniscono o progettino di fornire.
Se, per ragioni pratiche oggettive, un fornitore di servizi di navigazione aerea non è in grado di dimostrare la conformità ai requisiti suddetti, l’autorità di vigilanza nazionale può accettare cifre o previsioni analoghe con riferimento ai massimali di cui al terzo e quarto comma.
All’atto della presentazione della domanda, il fornitore di servizi di navigazione aerea trasmette simultaneamente all’autorità di vigilanza nazionale i documenti che attestano la conformità ai requisiti.
2.
L’autorità di vigilanza nazionale può accordare deroghe specifiche ai richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 in modo proporzionato al loro contributo alla gestione del traffico aereo nello spazio aereo che rientra nella giurisdizione dello Stato membro.
Tali deroghe possono vertere soltanto sui requisiti di cui all’allegato I, ad eccezione dei punti seguenti:
a) punto 1, competenza e capacità tecniche e operative;
b) punto 3.1, gestione della sicurezza;
c) punto 5, risorse umane;
d) punto 8.1, fornitura dei servizi in modo aperto e trasparente.
3.
Oltre alle deroghe di cui al paragrafo 2, l’autorità nazionale di vigilanza può concedere deroghe ai richiedenti che forniscono servizi di informazioni di volo per aerodromi, gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro in qualsiasi aerodromo. L’autorità concede deroghe in modo proporzionato al contributo del richiedente alla gestione del traffico aereo, nello spazio aereo che rientra nella giurisdizione dello Stato membro.
Tali deroghe possono vertere soltanto sui requisiti di cui all’allegato II, punto 3:
a) responsabilità della gestione di sicurezza e servizi e approvvigionamenti esterni (punto 3.1.2);
b) controlli di sicurezza (punto 3.1.3);
c) requisiti di sicurezza per la valutazione e la riduzione del rischio con riferimento alle modifiche (punto 3.2).
4. Non sono ammesse deroghe ai requisiti di cui agli allegati III, IV o V.
5. In conformità con l’allegato II del regolamento (CE) n. 550/2004, l’autorità nazionale di vigilanza:
a) precisa la natura e la portata delle deroghe nelle condizioni collegate al certificato, specificandone il fondamento giuridico;
b) limita la validità temporale del certificato; e
c) controlla che i fornitori di servizi di navigazione aerea continuino a soddisfare i requisiti per la deroga.
Art. 5 Dimostrazione della conformità
1. Su richiesta dell’autorità di vigilanza nazionale, il fornitore di servizi di navigazione aerea fornisce tutti gli elementi atti a comprovare che soddisfa i requisiti comuni applicabili. Il fornitore di servizi di navigazione aerea può avvalersi pienamente di dati esistenti.
2. Il fornitore di servizi di navigazione aerea titolare di certificato notifica all’autorità di vigilanza nazionale qualsiasi modifica alla prevista fornitura dei suoi servizi che possa avere ripercussioni sul rispetto dei requisiti comuni applicabili o delle condizioni collegate al rilascio del certificato.
3.
4.
Quando un fornitore di servizi di navigazione aerea, titolare di certificato, non soddisfa più i requisiti comuni o le condizioni collegate al rilascio del certificato, l’autorità nazionale di vigilanza competente adotta una decisione nel periodo massimo di un mese. Con tale decisione l’autorità nazionale di vigilanza obbliga il fornitore di servizi di navigazione aerea ad adottare misure correttive.
La decisione è notificata immediatamente al fornitore di servizi di navigazione aerea interessato.
L’autorità nazionale di vigilanza verifica se la misura correttiva è stata attuata prima di notificare il suo accordo al fornitore di servizi di navigazione aerea interessato. Ove ritenga che detta misura non sia stata attuata correttamente entro il termine convenuto, l’autorità nazionale di vigilanza applica sanzioni proporzionate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004, tenendo nel contempo conto della necessità di garantire la continuità dei servizi.
Art. 6 Facilitazione del controllo della conformità
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, il fornitore di servizi di navigazione aerea è tenuto a facilitare le ispezioni e le indagini svolte dall’autorità nazionale di vigilanza o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di quest’ultima, ivi comprese le visite in loco e le visite senza preavviso.
Le persone autorizzate sono abilitate a:
a) esaminare i fascicoli, i dati, le procedure e qualsiasi altro documento attinente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea;
b) fare copie — in tutto o in parte — di detti fascicoli, dati, procedure ed altri documenti;
c) chiedere spiegazioni orali in loco;
d) avere accesso a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto interessati.
Tali ispezioni e indagini sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali in vigore nello Stato membro nel quale devono essere condotte.
Art. 7 Continuità della conformità
L’autorità nazionale di vigilanza, sulla base degli elementi di cui dispone, controlla annualmente la continuità della conformità ai requisiti dei fornitori di servizi di navigazione aerea che ha certificato.
A tal fine, l’autorità stabilisce e tiene aggiornato un programma indicativo annuale di ispezioni per tutti i fornitori di servizi che ha certificato, basato sulla valutazione dei rischi associati alle diverse operazioni costitutive dei servizi. L’autorità nazionale di vigilanza consulta il fornitore di servizi di navigazione aerea interessato, nonché qualsiasi altra autorità nazionale di vigilanza interessata prima di predisporre tale programma.
Il programma indica la frequenza prevista delle ispezioni nei vari siti.
Art. 8 Norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico
Per quanto riguarda la fornitura di servizi di traffico aereo, di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’autorità nazionale di vigilanza o qualsiasi altra autorità designata a tale scopo da uno Stato membro:
a) pubblica le norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico con compiti operativi connessi alla sicurezza;
b) garantisce un adeguato e appropriato controllo in materia di sicurezza del personale ingegneristico e tecnico incaricato dall’organizzazione operativa di svolgere compiti connessi alla sicurezza;
c) per motivi ragionevoli e previa debita indagine, adotta le misure idonee nei confronti dell’organizzazione operativa e/o del suo personale ingegneristico e tecnico che non si conformi alle disposizioni dell’allegato II, punto 3.3;
d) verifica che siano adottati metodi idonei a garantire che i terzi incaricati di compiti connessi alla sicurezza si conformino alle disposizioni dell’allegato II, punto 3.3.
Art. 9 Procedura di valutazione paritaria
1. La Commissione organizza, in cooperazione con gli Stati membri, esercizi di valutazione paritaria delle autorità di vigilanza nazionali secondo le modalità enunciate ai paragrafi da 2 a 6.
2. Le valutazioni paritarie sono effettuate da gruppi di esperti nazionali. Ciascun gruppo è composto da esperti provenienti da almeno tre Stati membri. Gli esperti non partecipano a valutazioni nello Stato membro nel quale lavorano. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di riserva di esperti nazionali designati dagli Stati membri, le cui competenze si estendono a tutti gli aspetti dei requisiti comuni enumerati all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004.
3.
La Commissione informa con almeno tre mesi di anticipo gli Stati membri e l’autorità di vigilanza interessata della valutazione paritaria, indicando la data alla quale sarà svolta e l’identità degli esperti che vi parteciperanno.
Lo Stato membro la cui autorità nazionale di vigilanza è oggetto della valutazione deve approvare il gruppo di esperti affinché possa espletare la sua funzione.
4. Nei tre mesi successivi alla valutazione, il gruppo di esperti redige, in via consensuale, una relazione che può contenere raccomandazioni. La Commissione convoca una riunione con gli esperti e l’autorità nazionale di vigilanza per discutere la relazione.
5.
La Commissione trasmette la relazione allo Stato membro interessato. Entro i tre mesi successivi alla ricezione della relazione, lo Stato membro interessato può presentare le sue osservazioni ed indicare, se del caso, le misure che ha adottato o intende adottare a seguito della valutazione entro un termine determinato.
Salvo sia diversamente convenuto con lo Stato membro interessato, la relazione di valutazione e i documenti successivi non sono resi pubblici.
6. La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri, attraverso il comitato per il cielo unico, i principali risultati delle valutazioni paritarie.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005. Per la Commissione Jacques Barrot Vicepresidente