Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 28/04/1964 (Rv. 301440 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTRO INTERESSATO - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTRO INTERESSATO - EFFETTI.*
La natura e la finalita della norma contenuta nell'art. 1359 cod.civ (che dispone che 'la condizione si considera avverata qualora sia mancato per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essà) e lo stesso testuale richiamo portato dalla norma al concetto dell'imputabilita ed all'interesse della parte, le imprimono un carattere indiscutibile di sanzione diretta a reprimere l'antigiuridico comportamento dolosamente, o anche solo colposamente, posto in essere dalla parte interessata al non avveramento della condizione, ed a ripristinare cosi in tutti i suoi effetti lo svolgimento naturale della situazione nascente dal negozio condizionato. (V. 555/60; 1766/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)