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Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 28/04/1964 (Rv. 301440 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTRO INTERESSATO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1964-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301440-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTRO INTERESSATO - EFFETTI.*

La natura e la finalita della norma contenuta nell'art. 1359 cod.civ (che dispone che 'la condizione si considera avverata qualora sia mancato per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essà) e lo stesso testuale richiamo portato dalla norma al concetto dell'imputabilita ed all'interesse della parte, le imprimono un carattere indiscutibile di sanzione diretta a reprimere l'antigiuridico comportamento dolosamente, o anche solo colposamente, posto in essere dalla parte interessata al non avveramento della condizione, ed a ripristinare cosi in tutti i suoi effetti lo svolgimento naturale della situazione nascente dal negozio condizionato. (V. 555/60; 1766/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)