Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 16/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204906 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Tribunale competente all'applicazione - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere
In materia di applicazione di misure di prevenzione, è competente il tribunale del capoluogo della provincia ove il proposto "dimora", da intendersi, in considerazione dei presupposti e dei fini della legge n. 1423 del 1956 (tesa a prevenire, non a reprimere), il luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si è manifestata e trova alimento, al di là delle risultanze anagrafiche, del vivere abituale e dello svolgimento delle normali attività. (Nella specie si è ritenuta correttamente radicata la competenza territoriale nel tribunale avente giurisdizione sul luogo in cui il proposto aveva soggiornato, sia pure saltuariamente, tenendo comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità, ivi trovando stimoli e copertura omertosa delle sue attività illecite).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)