Sez. L, Sentenza n. 12818 del 29/11/1991 (Rv. 474814 - 01)
Procedimento civile - Azione - Di accertamento | Interesse ad agire - Estremi - Fattispecie relativa ad azione di un medico con mansioni d'aiuto esercitata per far valutare propri i titoli utili alla graduatoria per la sostituzione del primario, indipendentemente dalla impugnazione della graduatoria.
Procedimento civile - Azione - Di accertamento
L'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sulla esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti e costituendo la rimozione della suddetta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto, con riguardo al rapporto di lavoro privato intrattenuto da un medico, con mansioni di aiuto, con un ente gestore di una casa di cura, che detto dipendente fosse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 e dell'art. 129 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, titolare di un diritto soggettivo di vedere valutati, in conformità ai criteri di legge, i propri titoli, ai fini della formazione della graduatoria destinata all'individuazione dell'aiuto abilitato alla sostituzione del primario, in caso di assenza o impedimento del medesimo, e che tale diritto poteva essere oggetto di accertamento giudiziale, indipendentemente dalla impugnazione della graduatoria rispetto alla quale si lamentava una illegittima valutazione dei titoli).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)