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Sez. 5, Sentenza n. 2188 del 12/11/1986 Ud. (dep. 18/02/1987) Rv. 175165 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - DATI CHE POSSONO INTEGRARLA.*
Stato
decisa il 1986-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175165-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - DATI CHE POSSONO INTEGRARLA.*

Qualsiasi situazione rivelatrice di una violazione particolarmente intensa dell'oggetto giuridico della tutela penale dell'art. 116 legge assegno bancario trova, in seno ad essa, una risposta sanzionatoria di più marcata asprezza correlata alla aggravante speciale della maggiore gravità del caso. Per il suo largo spettro, possono confluire a determinarne la configurazione tutti quei fattori oggettivi e/o soggettivi che lascino desumere un più sensibile attentato all'interesse tutelato, da individuarsi nella funzione economica e nella sicurezza della circolazione dei titoli di credito. Tra i fattori di natura oggettiva va annoverato, intuitivamente, il dato della entità notevole dell'importo dell'assegno emesso a vuoto per l'ovvio riverbero di gravi riflessi di natura economica in danno dei beneficiari ed eventuali giratari dovuti alla circolazione del titolo. Il giudizio sulla Rilevanza dell'importo si risolve in un apprezzamento basato orientativamente sul contingente parametro valutativo delle entità economiche, temporalmente riferito al momento consumativo del reato (emissione del titolo). Esso, strutturato come apprezzamento di fatto, si sottrae al Sindacato di legittimità, a meno che la valutazione non si presenti manifestamente viziata da illogicità ed arbitrarietà, per palese contrasto con la realtà economica del Paese del momento considerato.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)