Sez. U, Sentenza n. 6406 del 23/03/2006 (Rv. 587613 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA | Commissario usi civici - Decisione "preparatoria" dichiarativa della giurisdizione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA
Il principio dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, qualora la questione di giurisdizione sia stata decisa con pronuncia negativa o affermativa sul punto - in via non meramente delibativa e con provvedimento non revocabile -, giustificato dalla circostanza che detta pronuncia è immediatamente impugnabile innanzi al giudice sovraordinato, non è applicabile all'ordinanza con la quale il Commissario per gli usi civici dichiara sussistente la propria giurisdizione in un giudizio che egli stesso ha promosso d'ufficio; infatti, sebbene questo provvedimento sia irretrattabile ed abbia natura sostanziale di sentenza, lo stesso deve ritenersi disciplinato dall'art. 32, terzo comma, legge n. 1766 del 1927 - costituente "ius singulare", vigente anche dopo l'entrata in vigore del codice di rito civile e la riforma realizzata dalla legge n. 581 del 1950 - il quale, stabilendo che le "decisioni preparatorie" pronunciate da questo organo (e cioè le sentenze che decidono questioni pregiudiziali di rito) sono impugnabili soltanto dopo la decisione definitiva della causa e insieme con essa, preclude la possibilità di rimettere immediatamente la questione di giurisdizione al giudice processualmente sovraordinato e, conseguentemente, esclude la possibilità della contestuale pendenza di due giudizi - rispettivamente, innanzi alla S.C. ed al giudice di merito - aventi entrambi ad oggetto la questione di giurisdizione, che costituisce l'effetto che il succitato principio mira ad impedire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)