diritto.io

Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili

Testo in vigore al

Art. 202 Prescrizioni al concessionario. (Art. 16, legge 16 giugno 1907, n. 540)

1. Per le ferrovie concesse all'industria privata il Ministero dei lavori pubblici, sentito il concessionario e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha diritto di prescrivere:

  1. a) la riforma dei lavori di costruzione, di consolidamento o di ripristino non eseguiti a regola d'arte ne' in conformita' dei progetti approvati e delle condizioni stabilite negli atti di concessione e di autorizzazione;

  2. b) i lavori occorrenti per assicurare la buona manutenzione delle linee, dipendenze, accessori e del materiale fisso, rotabile e di esercizio;

  3. c) gli aumenti e le modificazioni degl'impianti, dei tipi e della quantita' del materiale rotabile e di esercizio, necessari per la regolarita' e la sicurezza del servizio.

2. Non ottemperandosi dal concessionario nel termine fisso agli ordini ricevuti, il Ministero dei lavori pubblici puo' anche provvedere d'ufficio, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rivalendosi delle spese sulle sovvenzioni governative disponibili, o sui prodotti dell'esercizio con le forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

3. Le note delle spese sono rese esecutive dal prefetto.

Art. 203 Sospensione della sovvenzione. (Art. 9, legge 16 giugno 1907, n. 540)

1. Il pagamento della sovvenzione per le ferrovie concesse all'industria privata puo' essere in tutto od in parte sospeso, fino a che non cessi la causa della sospensione:

  1. a) quando per cause, non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, e' in tutto od in parte sospeso l'esercizio;

  2. b) quando l'esercizio da' luogo a ripetute e gravi irregolarita' debitamente accertate, o ne e' compromessa la sicurezza;

  3. c) quando non e' dato adempimento alle prescrizioni degli articoli 202, 209 e 211 del presente testo unico di legge.

2. La sospensione di pagamento e' limitata alla sola parte di sovvenzione disponibile, a norma degli articoli 36 e 37 del presente testo unico. Con tale limitazione la sospensione di pagamento puo' aver luogo anche quando, aperta all'esercizio una parte della linea, non vengono gli altri tronchi costruiti ed ultimati nei termini rispettivamente stabiliti negli atti di concessione.

Art. 204 Contravvenzioni per la vigilanza. (Art. 291, comma primo, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 11, Codice penale; art. 291, comma secondo, legge 20 marzo 1865, n. 224,, all. F; e art. 1, lett. a), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (Art. 291, comma terzo, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Allorche' i concessionari della costruzione o dell'esercizio di una strada ferrata pubblica contravvengano alle condizioni degli atti di concessione, oppure alle decisioni del Ministero dei lavori pubblici, pronunziate in eseguimento delle dette condizioni, per tutto cio' che riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni, al buon regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche e private, alla buona conservazione ed alla facile praticabilita' delle strade pubbliche, ne viene steso verbale per l'ulteriore procedimento presso i tribunali ordinari.

2. Tali contravvenzioni sono punite con ammende da L. 300 a L. 2000.

3. L'Amministrazione pubblica puo' inoltre prendere immediatamente tutte le misure provvisorie necessarie per far cessare il danno e la contravvenzione; e le spese che siano cagionate dalla esecuzione di queste misure vengono riscosse a carico dei concessionari, come in materia di contribuzioni pubbliche.

Capo III. Disposizioni speciali pei ritardi dei treni

Art. 206

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Art. 207

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Art. 208

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Capo IV. Sindacato

Art. 209 Comunicazione della situazione patrimoniale e del conto dell'esercizio. (Art. 18, legge 16 giugno 1907, n. 540)

1. Dai concessionari di ferrovie debbono essere ogni anno comunicate al Ministero dei lavori pubblici la situazione patrimoniale ed il conto speciale dell'esercizio, redatti secondo norme da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo col Ministero del tesoro, relativi ad ogni linea o gruppo di linee esercitate in base ad un solo atto di concessione, o per le quali sia stato consentito dal Governo di tenere riunite le contabilita'.

2. La situazione patrimoniale ed il conto dell'esercizio debbono essere presentati al Ministero contemporaneamente al loro invio ai sindaci per l'approvazione dell'assemblea, quando si tratti di societa' per azioni, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'azienda, negli altri casi.

3. Al Ministero dei lavori pubblici debbono pure essere comunicati i verbali delle assemblee degli azionisti entro trenta giorni dalla loro data.

4. Le societa' estere debbono tenere presso la loro sede o rappresentanza in Italia una copia di tali verbali e di quelli dei Consigli d'amministrazione.

Art. 210 Osservazioni del Ministero. (Art. 19, legge 16 giugno 1907, n. 540)

1. Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero del tesoro indipendentemente dalle azioni che loro competono e che possono esercitare ai termini delle vigenti leggi e degli atti di concessione, comunica al concessionario le osservazioni e riserve che ritenga di fare sul conto dell'esercizio.

2. Qualora, trattandosi di societa' per azioni, il Consiglio d'amministrazione reputi di sottoporre il bilancio all'assemblea degli azionisti prima che le osservazioni e riserve siano state risolute, il testo di esse deve allegarsi al bilancio.

3. L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti non pregiudica i diritti dello Stato derivanti dalle leggi e dagli atti di concessione.

Art. 211 Ispezione contabile. (Art. 20, legge 16 giugno 1907, n. 540)

1. Il concessionario di ferrovie non puo' opporsi a che il Ministero dei lavori pubblici faccia ispezionare tutti gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda ferroviaria, ed e' tenuto a fornire tutti i dati, notizie e chiarimenti, anche relativi alla sua azienda generale e che esso ritiene opportuno conoscere per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e sindacato.

Art. 212 Contravvenzioni. (Art. 21, legge 16 giugno 1907, n. 540)

1. Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 209 e 211 del presente testo unico di legge sono punite con l'ammenda estensibile fino a L. 1500 e in caso di recidiva, fino a L. 3000.

2. Tali pene sono applicate al direttore, od a chi ne fa le veci, nei casi di societa' concessionarie di ferrovie.

Art. 213 Contabilita' e liquidazione della costruzione. (Art. 14, legge 12 luglio 1908, n. 444; e art. 1, lettera u), legge 15 luglio 1909, n. 524)

1. I concessionari di ferrovie hanno l'obbligo di tenere regolarmente le contabilita' dei lavori di costruzione e di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici il conto di liquidazione totale dei lavori stessi entro sei mesi dalla data del verbale d'ultimazione ferma rimanendo in ogni tempo l'applicazione dell'art. 211.

2. Nelle concessioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, valgono le stesse disposizioni per i lavori in aumento patrimoniale.

3. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 212.

Capo V. Equo trattamento del personale

Art. 214 Obblighi dei concessionari. (Art. 21, legge 30 giugno 1906, n. 272)

1. Ogni amministrazione deve stabilire e sottoporre all'approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale, nonche' le pene disciplinari e le formalita' per la loro applicazione, con disposizioni analoghe a quelle che valgono per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137, ferme restando le disposizioni delle vigenti leggi per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro.

2. Salvo il disposto dell'articolo seguente esse devono iscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai il personale stabile ed in prova addetto all'esercizio, al quale possa applicarsi l'art. 13 del testo unico di legge 30 maggio 1907, n. 376. Al personale stabile ed in prova rimanente dovra' essere assicurata una rendita vitalizia presso la cassa nazionale medesima, in conformita' delle norme da questa stabilite per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

3. Per le inscrizioni a periodi abbreviati, per l'accertamento della invalidita', per la liquidazione della rendita vitalizia in caso di licenziamento per inabilita' al lavoro, relativamente al personale a cui si applica l'art. 13 del predetto testo unico di legge, e per le assicurazioni del rimanente personale, sono stipulate apposite convenzioni fra le Amministrazioni ferroviarie e la Cassa nazionale di previdenza.

4. Il contributo a carico delle Amministrazioni, nei versamenti da farsi alla Cassa nazionale per conto degli inscritti nei ruoli degli operai e per conto degli assicurati, non puo' essere inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi, e al 6 per cento degli stipendi, assegni ed indennita' per i secondi. Le ritenute a carico degl'iscritti e degli assicurati da versarsi alla Cassa non possono essere rispettivamente superiori alle percentuali predette.

5. Gl'inscritti alla Cassa nazionale addetti ai servizi attivi possono chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale appena abbiano compiuti i 55 anni di eta'.3

Art. 215 Approvazione governativa. (Art. 22, legge 30 giugno 1906, n. 272)

1. Sono esonerate dall'osservanza del disposto del primo capoverso dell'articolo precedente le Amministrazioni ferroviarie le quali, entro sei mesi dalla loro costituzione, istituiscano casse proprie d'invalidita' e di vecchiaia con statuti formulati dalle Amministrazioni stesse e chieggano di questi l'approvazione del Governo.

2. L'approvazione governativa e' accordata mediante decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

3. Gli statuti devono contenere, con le altre norme:

  1. a) la determinazione delle ritenute a carico del personale e del contributo a carico delle Amministrazioni ferroviarie, con l'osservanza dei limiti stabiliti per la ritenuta e per il contributo dall'articolo precedente, secondoche' si tratti di agenti considerati come operai o del rimanente personale;

  2. b) l'obbligo di formare a periodi non superiori ad un quinquennio un bilancio tecnico e di modificare gli impegni o le entrate, se ed in quanto sia necessario in base ai risultati del bilancio stesso;

  3. c) le disposizioni relative agli eventuali assegni agli eredi degli agenti premorti, in conformita' alle disposizioni dell'art. 24 del testo unico di legge 30 maggio 1907, n. 376.3

Titolo XI. Disposizioni finali

Capo I. Disposizioni generali

Art. 216

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Art. 217 Elenco delle ferrovie pubbliche. (Art. 20, legge 30 giugno 1906, n. 272)

1. Il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede alla compilazione di un elenco di tutte le ferrovie pubbliche esistenti, in corso di costruzione e gia' concesse, classificandole secondo le disposizioni dell'art. 2 del presente testo unico di legge.

2. L'elenco e' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, coll'assegnazione di tre mesi di tempo agli interessati per le loro osservazioni.
Dopodiche', sentito sulle medesime il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la classificazione viene stabilita con decreto Reale a cura del ministro dei lavori pubblici.

3. Nell'atto di concessione di ciascuna nuova ferrovia si indica la categoria alla quale e' assegnata.

4. Per variazioni di classificazione che possa occorrere per qualche ferrovia, il ministro dei lavori pubblici provvede promuovendo il relativo decreto Reale colla procedura prevista dai precedenti capoversi.

Art. 218 Elenco e relazione annua. (Art. 3, legge 30 giugno 1889, n. 6183)

1. Il Governo del Re deve presentare annualmente al Parlamento un elenco delle strade ferrate richieste, negate e concesse, ed una relazione circa i motivi delle sue deliberazioni in proposito ed i risultati ottenuti dall'applicazione del presente testo unico di legge.

Art. 219 Norme di legge aventi carattere generale. (Art. 1, penultimo comma, legge 15 luglio 1909, n. 524)

1. L'inclusione nel presente testo unico delle disposizioni in esso comprese non limita alle sole ferrovie concesse all'industria privata l'applicazione delle norme di legge aventi carattere generale.

Capo II. Disposizioni speciali

Sezione I. Disposizioni per le ferrovie concesse in base a leggi speciali.

Art. 220 Ferrovie complementari: sussidio massimo. (Art. 7, primo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e art. 1 lettera k), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (Art. 5, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444)

1. Per agevolare la costruzione delle linee complementari il sussidio dello Stato per chilometro di linea puo' essere elevato fino a lire 8000 per la durata e con le norme dell'articolo 25 e seguenti.

2. Il Governo e' autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima e ad aumentare a L. 9100 il limite massimo di cui al comma precedente.

Art. 221 Atti sociali. (Art. 4, legge 9 luglio 1905, n. 413)

1. Gli atti relativi alla formazione e alla modificazione dello statuto e alla costituzione del capitale delle Societa' costituite o che si costituiscano per concessioni di ferrovie complementari sono soggetti alla tassa fissa di una lira.

Art. 222 Concessione di una rete o di singole ferrovie in Sicilia. (Art. 2, legge 21 luglio 1911, n. 848)

1. La concessione di linee nell'interno della Sicilia, a sezione ridotta con lo scartamento uguale a quello delle complementari sicule costruite per conto dello Stato, puo' essere fatta dal Governo in uno o piu' gruppi con una sovvenzione media chilometrica non superiore a L. 10,000 per anni 50, anche se per ciascuna linea non concorrano le condizioni prescritte dall'art. 27, comma terzo, del presente testo unico.

2. Indipendentemente dalle condizioni stesse puo' essere accordato il massimo della sovvenzione anche per le linee singole in Sicilia, quando costituiscano raccordi o completamenti di linee in esercizio, od a queste colleghino regioni isolate.

3. Le linee concesse in base alle disposizioni del presente articolo non possono eccedere la complessiva lunghezza di chilometri 500 nel primo quinquennio dalla legge 21 luglio 1911, n. 848, e di altri 300 nel secondo quinquennio.

4. Nel caso in cui, a rendere possibile la concessione in uno o piu' gruppi, dei primi 500 chilometri, fosse necessario includervi parte degli altri 300 chilometri, il Governo e' autorizzato ad anticiparne la concessione, con che pero', agli effetti della convenzione, questo supplemento di linee sia da considerarsi come costruito nel secondo quinquennio.