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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13838 del 22/05/2019 (Rv. 654043 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Prescrizione - Art. 2935 c.c. - Decorrenza - Delimitazione del periodo sospetto - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654043-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In tema di prescrizione dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la regola secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., si riferisce al termine fissato per l'esercizio della detta azione, non anche alla delimitazione del periodo sospetto, di cui all'art. 67 l.fall., e alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, per i quali, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)