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Sez. 3, Sentenza n. 201 del 29/01/1970 (Rv. 345008 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CLAUSOLE ONEROSE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - MODALITA.*
Stato
decisa il 1970-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345008-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - CLAUSOLE ONEROSE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - MODALITA.*

Le clausole onerose - come quelle limitative della responsabilita o derogative della Competenza - non possono ritenersi specificamente approvate per iscritto, anche se risultano apposte o richiamate (con scrittura, dattiloscrittura o stampa) immediatamente prima della sottoscrizione e con caratteri di formato diverso rispetto a quello delle restanti pattuizioni affinche possa dirsi assolto l'Obbligo imposto dall'art 1341 cod civ occorre invece che nel testo del contratto sia inserita un'autonoma dichiarazione, nella quale siano specificate, mediante indicazioni idonee, le clausole onerose del contratto, seguita da nuova ed apposita sottoscrizione, diversa da quella apposta a conclusione del contratto. (V 2046-69, massima n 341378 1963-69, massima n 341139 3847-68, massima n 337293 2387-68, massima n 334744 2151-68, massima n 334324 448-68, massima n 331471).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)