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Sez. 2, Sentenza n. 17240 del 04/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 234755 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - NECESSITÀ DI ULTERIORI INDAGINI | Termine fissato per l'espletamento delle ulteriori indagini - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234755-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - NECESSITÀ DI ULTERIORI INDAGINI

L'inosservanza, da parte del pubblico ministero, del termine stabilito dal giudice per le indagini preliminari per il compimento delle ulteriori indagini ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti d'indagine effettuati dopo la scadenza del suddetto termine, ma non anche la nullità dell'atto mediante il quale il pubblico ministero eserciti l'azione penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, in quanto determinante un'insuperabile stasi del procedimento, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, a cagione della riscontrata inosservanza del termine anzidetto, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso successivamente alla sua scadenza e aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero "per quanto di competenza").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)