diritto.io

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Testo in vigore al

Art. 123

1. Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

  1. 1) il diritto di cronologico;

  2. 2) il diritto di copia;

  3. 3) il diritto fisso postale;

  4. 4) il diritto di chiamata di causa;

  5. 5) il diritto di notificazione;

  6. 6) il diritto di redazione di verbale;

  7. 7) il diritto di protesto cambiario;

  8. 8) il diritto di vacazione;

  9. 9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere.

  10. 10) il diritto di carteggio.2

Art. 126

1. Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del
servizio postale, all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre
al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire
duecento.

Art. 127

1. Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata
nella misura di lire trecento.

Art. 128

1. Per la notificazione di ogni copia di alto e' dovuto
all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura
di lire trecento.

Art. 129

1. Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

  1. a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire
    centomila, lire cinquecento;

  2. b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un
    milione, lire mille;

  3. c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire duemila.

Art. 130

1. Per ogni atto di protesto cambiarlo e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

  1. a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

  2. b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.

Art. 131

1. Per gli atti per i quali e prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato. Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di
lire ducecento.

2. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa l'ora e' dovuto per intero.

3. Il diritto e' ridotto alla meta' per i verbali di protesto cambiario.

4. Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione deve indicare anche l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni.

Art. 132-bis

1. Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire mille. Tale diritto non e' dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica amministrazione.

Art. 133

1. Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento.

2. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale.

3. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142.

Art. 134

1. Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

2. Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennita' di trasferta, non risultino in tutto o in parte, deve comprovarle col certificato dell'autorita' competente, a richiesta della parte.

3. Ai fini della liquidazione dell'indennita' un chilometro si considera compiuto quando ne siano stati percorsi piu' di duecento metri.

Art. 135

1. L'ufficiale giudiziario che in materia civile ed amministrativa procede, nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, la quale e' ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti siano richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in Comuni diversi, ovvero, ompiendoli nello stesso Comune, debba percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

2. Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario piu' indennita' di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa localita' proceda, a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, l'anticipazione dovuta dall'Erario e' limitata soltanto alla indennita' di trasferta di maggiore importo. Le altre indennita' sono prenotate a debito.

Art. 136

1. Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volonta' delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennita' di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della meta'.

2. La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale.

3. La richiesta d'urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data e, se occorre, anche dell'ora. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o separatamente, anche in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale; ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto.

4. Se il richiedente non puo' o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza puo' essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto, indicando il motivo per cui non e' stata, scritta e firmata.

5. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 135 la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggiore indennita'.

Art. 137

1. I diritti e l'indennita' di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari e prenotati a debito, nonche' le spese postali ad essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'Erario.

2. In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e l'indennita' sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

Art. 138

1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonche' il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N.546.

3. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dello ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennita' di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali.

4. Di ciascun versamento con tutte le suddette indicazioni gli uffici del registro danno avviso ai capi d'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinche' si assicurino che le somme pagate siano immediatamente iscritte nei registro cronologico.

5. In mancanza di specificazione, l'ammontare delle somme recuperate e' attribuito per meta' ai diritti e per meta' alla, indennita' di trasferta.

Art. 139

1. La percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili e penali e' liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le norme stabilite dalla legge 8 agosto 1895, n. 556 e successive modificazioni.

2. La percentuale sui crediti recuperati sui campioni amministrativi e' liquidata, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui recuperi delle spese da ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso l'ufficio del registro.

3. Alla fine di ogni bimestre, l'ufficio del registro, nel procedere alla liquidazione delle percentuali di cui ai commi precedenti, liquida, altresi', la percentuale sulle somme introitate dall'Erario sulle vendite dei corpi di reato, trasmettendone l'ammontare complessivo direttamente all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

Art. 140

1. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, trasmesso dall'ufficio del registro, deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.

2. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.

Sezione II. Anticipazioni e depositi

Art. 141

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennita' di trasferta relativi agli atti richiesti.

2. Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti devono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 5 dell'art.

3. 116 e rilasciare ricevuta alla parte.

4. Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti devono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.

Art. 142

1. Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono
anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

2. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

3. Le indennita' di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

4. L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennita' di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfettariamente, per ciascun atto, nella misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed e' soggetta alla ritenuta di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul quaranta per cento dell'ammontare corrisposto.

5. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennita' forfettizzata e' di lire cinquecento.

6. L'indennita' non e' dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.

7. Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennita'.

8. L'importo complessivo delle indennita' forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, e' ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguito da ciascuno di essi. L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

9. Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti.

Art. 143

1. Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennita' di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene a mezzo del servizio postale. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.

2. I diritti e le indennita' di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario e' tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio.

3. La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorita' estere.