diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 366 del 15/01/1997 (Rv. 501775 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Elezione di domicilio ex art. 82 R.D. n. 37, 34 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501775-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

A norma dell'art. 84 cod. proc. civ., quando la parte sta in giudizio con il ministero del difensore, quest'ultimo può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che, dalla legge, non sono ad essa espressamente riservati. Nel sistema di siffatta disciplina può inquadrarsi anche l'obbligo, sancito dall'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, incombente, nella gestione di un giudizio fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, sui procuratori, di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'Autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, in difetto di che l'elezione di domicilio si intende effettuata presso la Cancelleria dell'Ufficio della stessa autorità giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)