Sez. 2, Sentenza n. 457 del 19/01/1980 (Rv. 403829 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO SUL CONFINE - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA COMUNIONE - NATURA REALE - VALORE - DETERMINAZIONE EX ART 15, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - NECESSITA - INDETERMINABILITA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO SUL CONFINE - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA COMUNIONE - NATURA REALE - VALORE - DETERMINAZIONE EX ART 15, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - NECESSITA - INDETERMINABILITA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
La domanda diretta al conseguimento della comunione forzosa del muro a confine fra fondi contigui, con la quantificazione del relativo indennizzo, in quanto rivolta al trasferimento di una quota di proprieta del muro stesso, ha natura reale. Ne consegue che il valore di tale domanda, al fine della Competenza, va determinato a norma dell'ultimo comma dell'art 15 cod proc civ (divenuti inapplicabili i criteri di cui ai precedenti commi, per effetto del DPR 29 settembre 1973 n 597), e che, quindi, in ipotesi di indeterminabilita di tale valore alla stregua degli Atti, la domanda stessa resta devoluta alla Competenza del tribunale. (V 1786/76, mass n 380566; (V 410/68, mass n 331411).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)