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Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 21/02/2006 (Rv. 586974 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Inadempimento parziale - Non scarsa importanza dell'inadempimento - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586974-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

Anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)