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Sez. 1, Sentenza n. 9087 del 27/08/1993 (Rv. 483588 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Elezioni per le Regioni e gli enti locali - Disciplina ex commi quattro bis e quattro "quinquies" dell'art. 1 della legge n. 16 del 1992 - Ambito di applicazione - Situazioni e rapporti esistenti alla data della loro entrata in vigore anche in conseguenza di un fatto passato - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483588-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)

In tema di elezioni per le Regioni e gli enti locali, le disposizioni di cui ai commi quattro bis e quattro "quinquies" dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 - secondo cui se alcuna delle condizioni previste dal precedente comma primo sopravviene dopo l'elezione e la nomina, essa comporta l'immediata sospensione o la decadenza dalla carica dell'eletto - pur non avendo carattere retroattivo, trovano applicazione, senza per questo infrangere il disposto dell'art. II delle Disposizioni sulla legge in generale, alle situazioni e ai rapporti esistenti alla data della loro entrata in vigore, anche in conseguenza di un fatto passato, purché dette situazioni e rapporti siano suscettibili di considerazione e di disciplina autonoma, prescindendo dal loro fatto generatore, come nel caso delle situazioni relative alle cariche pubbliche elettive, il cui regime e la cui disciplina assumono rilievo autonomo rispetto al fatto generatore così da essere modificabili dal legislatore pure in corso di rapporto. (Nel caso la C.S. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha dichiarato decaduto dalla carica un consigliere comunale a seguito di condanna penale per concorso nel reato punito dall'art. 476 cod. pen., benché all'epoca della sua elezione la condanna per il suddetto reato non costitutiva causa in decadenza).

Riferimenti normativi: Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)