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Sez. U, Sentenza n. 31022 del 29/01/2015 Cc. (dep. 17/07/2015) Rv. 264089 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo - Fornitori di servizi internet - Ordine dell'autorità giudiziaria di inibire l'accesso a siti o pagine web - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264089-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Legge 18/03/2008 num. 48, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)