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Sez. U, Sentenza n. 7154 del 01/08/1994 (Rv. 487601 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Esperibilità - Condizioni - Sentenza sulla competenza previ i relativi accertamenti di merito - Carattere ostativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487601-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La sentenza che statuisca esclusivamente sui presupposti processuali ed in particolare sulla competenza, sia pure compiendo un'indagine di merito nei limiti necessari alla qualificazione della domanda ai fini dell'accertata incompetenza, non può considerarsi pronuncia di merito, ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., e, pertanto, non preclude l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)