Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 422 Sanatoria delle nullita' verificatesi negli atti preliminari al giudizio
1. Le nullita' verificatesi negli atti preliminari al giudizio sono sanate se non sono dedotte immediatamente dopo compiute le formalita' d'apertura del dibattimento.39
Titolo secondo. Del giudizio di primo grado
Capo I. Del dibattimento
Sezione I. Delle udienze
Art. 423 Pubblicita' del dibattimento; eccezioni
1. Le udienze nei dibattimenti davanti alla corte d'assise, ai tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullita'.
2. Il presidente o il pretore puo' tuttavia disporre anche d'ufficio con ordinanza che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicita', a cagione della natura dei fatti o della qualita' delle persone, puo' nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o puo' eccitare riprovevole curiosita', ovvero quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenita' del dibattimento.
3. Il presidente o il pretore puo' disporre che l'intero dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose.
4. Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni o all'ascolto delle registrazioni delle medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza.
5. Quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse non possono, per alcun motivo, essere ammesse nella sala d'udienza persone diverse da quelle che hanno dovere o diritto d'intervenire. I testimoni, gli interpreti e, nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi secondo l'ordine e per il tempo in cui vengono chiamati, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere nella sala d'udienza.
Art. 424 Ordinanza che dispone di procedere a porte chiuse
1. L'ordinanza, con la quale si prescrive che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, e' emessa in pubblica udienza; essa e' revocata, quando sono cessati i motivi del provvedimento, con dichiarazione del presidente o del pretore da inserirsi nel processo verbale. Le porte della sala d'udienza sono riaperte al pubblico immediatamente dopo la revoca.
Art. 425 Dibattimento con imputati minori di diciotto anni
1. Sono destinate speciali udienze per i dibattimenti in cui sono imputati minori di diciotto anni. Tali dibattimenti hanno luogo a porte chiuse, ma il presidente o il pretore puo' concedere ai genitori, ai tutori o ai rappresentanti d'istituti di assistenza dei minorenni d'intervenire all'udienza.
2. Queste disposizioni non si applicano, salvo che il presidente o il pretore ritenga di disporre altrimenti, quando insieme con i minori sono presenti imputati maggiori dei diciotto anni.
Art. 426 Norme per l'accesso del pubblico alle sale d'udienza
1. Devono essere impediti l'ingresso e la permanenza, nella sala d'udienza e nelle sue adiacenze a chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza personali, a chi e' noto come ozioso, vagabondo o dedito a delitti contro la persona o la proprieta', a chi e' affetto da squilibrio mentale, agli ubriachi, e alle persone vestite in modo contrario alla decenza.
2. Lo stesso divieto vale per chi apparisce di eta' inferiore agli anni diciotto.
3. Se alcuna delle predette persone deve intervenire all'udienza come testimonio, e' fatta allontanare appena la sua presenza non e' piu' necessaria.
4. Il presidente o il pretore puo' altresi' ordinare per ragioni d'ordine, di moralita' o di decoro che sia allontanata dalla sala d'udienza ogni altra persona della quale non ritiene necessaria la presenza.
5. Puo' inoltre per motivi di ordine o di igiene limitare l'ammissione nella sala d'udienza a un determinato numero di persone.
6. Il presidente o il pretore non puo' riservare posti speciali nella sala d'udienza per persone del pubblico.
7. I provvedimenti menzionati in questo articolo sono dati oralmente e senza alcuna formalita', d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero. Essi devono essere immediatamente eseguiti.
Art. 427 Assistenza all'udienza dell'imputato detenuto
1. L'imputato in stato d'arresto assiste all'udienza libero nella persona, se non sono necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Se in qualunque momento egli rifiuta di assistervi, senza che ricorra alcuna delle circostanze prevedute dall'articolo 497, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente; in tal caso l'imputato per tutti gli effetti e' rappresentato dal difensore.
3. La stessa disposizione si applica se l'imputato evade in qualunque momento durante l'udienza ovvero nell'attesa o negli intervalli di essa.
Art. 428 Assistenza all'udienza dell'imputato libero
1. Se l'imputato, essendo libero, si allontana dall'udienza o si astiene dal comparire in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio, si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo precedente, senza che il dibattimento possa essere sospeso o rinviato.112
2. Il presidente o il pretore deve sospendere o rinviare il dibattimento soltanto se l'imputato comparso si assenta prima di aver reso l'interrogatorio e la sua assenza e' determinata da assoluta necessita'.112
Art. 429 Casi in cui puo' ordinarsi l'accompagnamento coattivo dell'imputato
1. Se occorre procedere ad atti di ricognizione o di confronto, il presidente o il pretore, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 427, ordina che l'imputato sia condotto in udienza dalla forza pubblica, e in quelli preveduti dalla prima parte dell'articolo precedente puo' emettere contro l'imputato il mandato d'accompagnamento, salva l'emissione del mandato di cattura a' termini dell'articolo 273.
Art. 430 Formalita' di apertura del dibattimento
1. Il presidente o il pretore, premessi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, alla presenza o all'assenza di testimoni, periti e interpreti, e fatta dare lettura delle imputazioni, dichiara aperto il dibattimento.
Art. 431 Sospensioni del dibattimento
1. Se il dibattimento non puo' essere terminato nell'udienza in cui e' cominciato, viene proseguito nel seguente giorno non festivo, salvo che il presidente o il pretore ravvisi necessario differirlo di non piu' di un giorno per dare riposo alle persone che vi partecipano. Il presidente o il pretore da' oralmente gli avvisi opportuni e il cancelliere ne fa menzione nel processo verbale.
2. Il presidente o il pretore puo' sospendere il dibattimento per uno o piu' intervalli soltanto a cagione di assoluta necessita', e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni esclusi i festivi.
3. Ciascuna sospensione, con l'indicazione del giorno e dell'ora della nuova udienza, e' annunciata dal presidente o dal pretore. Tale annuncio sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti. Il dibattimento e' ripreso dall'ultimo atto compiuto nell'udienza in cui fu disposta la sospensione.
4. Se alla scadenza del termine il presidente o il pretore accerta che la necessita' della sospensione perdura, e non e' sufficiente prorogare di altri dieci giorni al piu' il termine massimo scaduto, il dibattimento, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 131, e' rinviato.17
5. I provvedimenti di sospensione indicati nei capoversi precedenti sono dati dal presidente o dal pretore con ordinanza.
6. I giudici, gli assessori e il rappresentante del pubblico ministero, nel tempo della sospensione, possono partecipare ad altri giudizi.
Art. 432 Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato
1. Quando la legge lo autorizza espressamente o se ne verifica l'assoluta necessita', la corte, il tribunale o il pretore puo' disporre con ordinanza che il dibattimento sia rinviato.
2. Il nuovo dibattimento e' richiesto e stabilito, e la citazione e' eseguita, secondo le disposizioni degli articoli 405 e seguenti.
3. In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice puo' valersi di tutte le facolta' e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti ad essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi gia' verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
Art. 432-bis Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare
1. Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra piu' imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessita' del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.
2. La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata.
Art. 433 Polizia e disciplina delle udienze
1. Il potere di polizia e di disciplina delle udienze appartiene al presidente o al pretore; tutto cio' che egli prescrive per il mantenimento dell'ordine deve essere immediatamente eseguito.
2. Nel tempo in cui il giudice non si trova in udienza, il potere di polizia e di disciplina appartiene al pubblico ministero.
Art. 434 Obblighi e sanzioni per coloro che assistono alle udienze; allontanamento dell'imputato
1. Coloro che assistono all'udienza stanno a capo scoperto, con rispetto e in silenzio. E' vietato di portare armi od altre cose atte ad offendere o a molestare, di fare tumulto, di tenere contegno tale da intimidire o provocare o contrario al decoro del giudizio, di cagionare comunque disturbo ovvero di manifestare in qualsiasi modo opinioni o sentimenti.
2. Per ordine di chi esercita il potere di polizia della udienza il trasgressore, quando non deve essere arrestato, e' espulso dalla sala, con divieto di assistere alla continuazione del dibattimento.
3. Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo e' riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non puo' piu' essere riammesso, se non per esercitare la facolta' di cui al terzo comma dell'articolo 468.
4. L'imputato allontanato in qualunque momento per ordine del presidente o del pretore, o, nell'assenza, del giudice, per ordine del pubblico ministero, e' considerato presente ed e' per ogni effetto rappresentato dal difensore.
Art. 435 Reati commessi in udienza; giudizio immediato
1. Quando viene commesso in udienza un reato, il presidente o il pretore, o in sua assenza il pubblico ministero, fa compilare dal cancelliere il relativo processo verbale ed ordina l'immediato arresto di coloro che hanno commesso il reato, quando e' obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza. Dell'ordine dato e dell'avvenuto arresto e' fatta menzione nello stesso verbale.
2. Se la cognizione del reato commesso in udienza appartiene alla competenza del giudice procedente o di un giudice inferiore e non si tratta di reato punibile a querela dell'offeso, il pubblico ministero nella stessa udienza richiede l'immediato giudizio. Il giudice, salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'articolo 458, sospeso il dibattimento in corso o subito dopo la pronuncia della sentenza, e nominato, se occorre, un difensore all'imputato, procede al giudizio.
Se trattasi di reato punibile a querela dell'offeso, si procede nello stesso modo qualora la querela venga proposta anche con dichiarazione orale ricevuta con separato processo verbale nella stessa udienza.
3. La sentenza e' soggetta alle ordinarie impugnazioni; ma, quando il tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore o la corte d'appello o d'assise di un reato di competenza di un giudice inferiore, la sentenza e' soggetta soltanto al ricorso per cassazione.
Art. 436 Casi nei quali non puo' procedersi immediatamente per reati commessi in udienza
1. Non si applicano le disposizioni dell'articolo precedente se il reato commesso in udienza:
1) non puo' essere giudicato a norma del predetto articolo, data la sua natura o per altre gravi ragioni;
2) e' punibile con la pena della reclusione superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena piu' grave;
3) appartiene alla competenza di un giudice superiore o speciale o e' tale da determinare la rimessione del procedimento;
4) non e' punibile senza la richiesta o non e' perseguibile senza l'autorizzazione;
5) e' commesso all'udienza della corte di cassazione.
2. Nei casi sopra indicati il giudice, emesso mandato d'arresto quando e' obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con le forme ordinarie, facendone menzione nel processo verbale. La corte o il tribunale, nella cui udienza fu commesso il reato, delega immediatamente uno dei suoi componenti perche' riceva in camera di consiglio le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni presenti al fatto.
3. Queste sono ricevute dal pretore in camera di consiglio quando il reato e' stato commesso nell'udienza da lui tenuta. I processi verbali delle dichiarazioni e deposizioni, e quant'altro interessa il procedimento, sono trasmessi insieme col processo verbale indicato nell'articolo precedente, al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'imputato che sia stato arrestato rimane detenuto fino a che il giudice competente abbia provveduto sulla sua liberta' personale, a' termini del secondo capoverso dell'articolo 251.
Sezione II. Degli atti del dibattimento
Art. 437 Direzione del dibattimento
1. La direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore.
2. Il presidente o il pretore ordina le letture; fa gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive e riceve i giuramenti; procede agli interrogatori e agli esami; reprime le intimidazioni, le interruzioni e le altre manifestazioni illecite; vieta le domande suggestive o inopportune; dirige e modera la discussione e fa i richiami che ritiene necessari contro ogni eccesso in sostegno di accuse o di difese, valendosi dei poteri a lui attribuiti dall'articolo 433.
Art. 438 Discussione e decisione delle questioni incidentali
1. Nella discussione delle questioni incidentali puo' parlare uno solo dei difensori della medesima parte, brevemente e non oltre il tempo prefissogli dal presidente o dal pretore; le repliche non sono ammesse. Il presidente o il pretore impedisce in tutti i casi l'esposizione di cio' che non si riferisce direttamente ed esclusivamente all'oggetto della questione. Se il difensore prolunga il suo discorso oltre il termine predetto, il presidente o il pretore lo invita a concludere e in caso di persistenza gli toglie la facolta' di parlare.
2. Le ordinanze, con le quali il giudice decide sugli incidenti o provvede su altro oggetto, sono, a pena di nullita', pubblicate mediante lettura in udienza e inserite per intero nel processo verbale del dibattimento. Il testo delle ordinanze inserite nel verbale ha valore d'originale.
3. Tali ordinanze sono impugnabili a' termini dell'articolo 200.
Art. 439 Questioni preliminari
1. Le questioni concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullita' della ordinanza di rinvio a giudizio, sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento ai termini dell'art. 430.
2. Le questioni sulla competenza per territorio, sulla unione e la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilita' di testimoni, periti interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullita' indicate nell'art. 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.
3. Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore puo' consentire, quando cio' non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di talune di esse sia differita.
Art. 440 Interrogatori ed esami
1. Adempiuto quanto e' prescritto nell'articolo precedente e qualora in seguito ai provvedimenti emessi il dibattimento debba proseguire, il presidente o il pretore procede agli interrogatori ed all'assunzione delle prove.
Art. 441 Interrogatorio dell'imputato
1. Il presidente o il pretore procede, a pena di nullita', all'interrogatorio dell'imputato se questi e' presente o se non e' presente del suo procuratore speciale quando e' ammesso.
2. Anzitutto domanda all'imputato le generalita'; indi espone in forma chiara il fatto che gli e' attribuito e le circostanze di esso, e lo invita a indicare le sue discolpe e quanto altro ritenga utile per la sua difesa. Se l'imputato rifiuta di rispondere, se ne fa menzione nel processo verbale e il dibattimento prosegue.
3. Il presidente o il pretore puo' contestare all'imputato le dichiarazioni da lui fatte precedentemente, dando lettura in tutto od in parte dell'interrogatorio da lui reso durante l'istruzione o del verbale di sommarie informazioni menzionato nell'articolo 225.