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Sez. 2, Sentenza n. 418 del 27/01/1977 (Rv. 383965 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO - OMESSA INDICAZIONE DELLA SCADENZA - MANCATA DETERMINAZIONE DELLE RATE RESIDUE - NULLITA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383965-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO - OMESSA INDICAZIONE DELLA SCADENZA - MANCATA DETERMINAZIONE DELLE RATE RESIDUE - NULLITA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Non e nullo il contratto di compravendita qualora, pur essendo stato specificato l'ammontare complessivo del prezzo, non risultino determinati alcuni elementi accessori dell'obbligazione relativa a quest'ultimo, quale la scadenza e l'entita delle singole rate della quota residua del prezzo, qualora le parti si siano riservate di determinarli in Sede di stipula dell'atto pubblico, ovvero qualora, a giudizio del giudice del merito, tali elementi possano essere determinati con riferimento al criterio dell'equo apprezzamento, con riferimento al principio dell'integrazione equitativa del contratto di cui all'art 1374 cod civ. (V 2604/75, mass n 376555).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)