Sez. L, Sentenza n. 2096 del 03/03/1994 (Rv. 485563 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Società e altri enti | Commissario prefettizio di una U.S.L. - Conferimento del mandato dopo la sostituzione con il nuovo presidente del Comitato di gestione - Ricorso per cassazione proposto su tale mandato - Inammissibilità - Anteriorità della sentenza impugnata rispetto a detta sostituzione - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Società e altri enti
Il principio dell'irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica vale soltanto ad escludere l'idoneità del mutamento stesso - che è evento non riconducibile allo schema del fenomeno interruttivo di cui agli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. - a privare della sua perdurante efficacia un mandato "ad litem"originariamente concesso dall'organo effettivamente titolare del potere rappresentativo, non anche a consentire che la rappresentanza processuale, con l'esercizio dei relativi poteri, ivi compreso il detto rilascio, possa svolgersi ad opera di organo ormai inesistente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto su mandato del commissario prefettizio di una U.S.L., cessato dalla carica e sostituito, anteriormente al rilascio della procura, dal nuovo presidente del Comitato di gestione, non rilevando in contrario che tale sostituzione sia avvenuta dopo la pronuncia della sentenza oggetto del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)