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Sez. U, Ordinanza n. 34736 del 28/12/2024 (Rv. 673427-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Funzionari pubblici - Azione risarcitoria per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673427-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di giurisdizione, poiché l'art. 103 Cost. non ammette che il giudice amministrativo conosca di controversie di cui non sia parte una P. A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta da un privato contro funzionari pubblici per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, i quali, pur agendo quali strumenti della P.A., non si identificano con quest'ultima. (Principio affermato con riguardo alla domanda proposta da un militare rimasto ferito durante un'esercitazione e dai suoi familiari nei confronti degli ufficiali preposti alla direzione della stessa).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28, Costituzione art. 103, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)