Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160)
Testo vigente
Art. 112 Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 203, comma 1, lettera c), del Codice, le parole: "la residenza ovvero" sono soppresse e le parole: "il requisito della residenza in Italia non e' richiesto se" sono sostituite dalle seguenti: "il requisito del domicilio professionale in Italia non e' richiesto se"
2. All'articolo 203, comma 4, del Codice, le parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 3 e" e le parole: "residenza ovvero" sono soppresse.
Art. 113 Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 204, comma 2, del Codice e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esse possono certificare la conformita' delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
Art. 114 Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 207, comma 1, lettera e) del Codice, la parola: "alla" e' sostituita dalla seguente: "alle".
Art. 115 Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 208 del Codice, il comma le sostituito dal seguente: " 1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia' dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta' intellettuale.".
Art. 116 Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 209, comma 1, del Codice, le parole: "o i domicili professionali oppure la sede" sono sostituite dalle seguenti: "in Italia che puo' consistere anche nella sede".
Art. 117 Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 217, comma 1, del Codice, dopo la lettera p) e' aggiunta, in fine, la seguente:
" p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.".
Art. 118 Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 221 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.".
Art. 119 Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 224, comma 2, del Codice, le parole: "dall'articolo 30" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 39".
Art. 120 Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. L'articolo 227 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 227
(Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale)
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilita' e i disegni e modelli, ove gia' maturati alla fine del mese in cui e' rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta' vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta' industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230 sulla regolarizzazione.".
Art. 121 Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 229, comma 1, del Codice, le parole: "Il diritto previste" sono sostituite dalle seguenti: "II diritto previsto".
2. Nell'articolo 229, comma 2, del Codice, le parole: "o ad un ricorso accolto" sono soppresse.
Art. 122 Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 230, comma 1, del Codice, le parole: "di cui all'articolo 223" sono soppresse.
2. All'articolo 230, comma 2, del Codice, le parole: "entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 135, comma 1".
3. All'articolo 230 del Codice, il comma 3 e' abrogato.
Art. 123 Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. L'articolo 239 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 239
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita' con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita' anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purche' detta attivita' si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.".
Art. 124 Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 242 del Codice, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
" 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.".
Art. 125 Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. L'articolo 243 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 243
(Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca)
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'universita' o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.".
Art. 126 Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche
1. Dopo l'articolo 243 del Codice e' inserito il seguente:
"Art. 243-bis
(Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.".
Art. 127 Modifiche di denominazione
1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attivita' produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.
2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 128 Norme transitorie
1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se gia' depositate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute.
2. Gli articoli 120 e 122 del Codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 129 Abrogazioni
1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, relativo alla attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e' abrogato.
2. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali, e' abrogato.
3. I commi da 10 a 13 dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, sono abrogati.
Art. 130 Clausola di invarianza degli oneri finanziari
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Fazio, Ministro della salute
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano