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Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 12599 del 22/05/2013 (Rv. 626228 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Controversia relativa a querela di falso - Legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Obbligo per il giudice di concedere termine per la regolarizzazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626228-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, la controversia relativa a querela di falso non rientra tra quelle nelle quali l'amministratore può agire o essere convenuto in giudizio senza espressa autorizzazione dell'assemblea, con la conseguenza che, ove tale autorizzazione manchi, il giudice deve assegnare all'amministratore un termine per il rilascio della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)