Sez. T, Ordinanza n. 21872 del 29/07/2025 (Rv. 676118-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARI | Avviso di accertamento in rettifica - Motivazione - Indicazione della tariffa applicata e relativa delibera - Sufficienza - Ulteriori informazioni - Necessità - Esclusione - Riduzione tariffaria prevista dalla normativa comunale in presenza di specifici requisiti - Esplicitazione delle ragioni del diniego dell'agevolazione tariffaria - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARI
In tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71 com. 2, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)