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Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 09/05/1990 Cc. (dep. 13/06/1990) Rv. 184637 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - GIUDIZIO SULLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO - GIUDIZIO RELATIVO AL PERIODO TRASCORSO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184637-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - GIUDIZIO SULLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO - GIUDIZIO RELATIVO AL PERIODO TRASCORSO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - INDICAZIONE.*

In tema di liberazione anticipata, non costituisce ostacolo alla concessione della riduzione della pena con riferimento al periodo trascorso dall'interessato agli arresti domiciliari il difetto dell'osservazione della personalità del condannato e del trattamento rieducativo, predisposto dagli operatori penitenziari, potendosi il giudizio positivo sulla rieducazione del condannato desumere dalla condotta tenuta nel periodo di detenzione domiciliare, dall'osservanza degli obblighi, dall'espletamento di attività lavorativa, se consentita, dalla cura ed attaccamento verso i familiari o da qualsiasi altro elemento sintomatico dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati e di revisione critica delle motivazioni verso scelte criminose. (V mass n 181959, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)