Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 14/05/1981 (Rv. 413747 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA - RIMEDI ESPERIBILI - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA IN SEDE DI RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA - RIMEDI ESPERIBILI - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA IN SEDE DI RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE.*
Il travisamento del fatto, cui da luogo (fra l'altro) l'aver dato erroneamente per pacifica una determinata circostanza, costituisce motivo di ricorso per revocazione ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ (rimedio che, ai sensi dell'art 41 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, e ammissibile anche contro le decisioni della commissione tributaria centrale, nel punto in cui non sono ulteriormente impugnabili) e non gia motivo di ricorso per Cassazione, tranne che esso sia risolto in un difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ. (V 4765/79, mass n 401355; (V 2875/73, mass n 366478).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)