Sez. U, Sentenza n. 18674 del 11/07/2019 (Rv. 654833 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessionari autostradali - Obbligo di affidare i contratti mediante la procedura di evidenza pubblica ex art. 177 d.lgs. n. 50 del 2016 - Perdurante applicazione dell'art. 11, comma 5, lett. c) della l. n. 498 del 1992 - Esclusione - Immediata operatività della disposizione - Conseguenze in tema di giurisdizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di contratti ad evidenza pubblica, il comma 1 dell'art. 177 del d.lgs. n. 50 del 2016 - che, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede (salvo alcune eccezioni) l'obbligo, gravante sui soggetti pubblici e sui privati già titolari di concessioni, di affidare almeno l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, utilizzando la procedura dell'evidenza pubblica - si applica anche ai concessionari autostradali, sostituendosi all'art. 11, comma 5, lett. c), della l. n. 498 del 1992, - che, limitatamente a questi ultimi, sanciva detto obbligo solo per l'affidamento di lavori -, essendo la nuova disposizione immediatamente operativa, come si evince dal successivo comma 2 dello stesso art. 177 citato, che prevede un termine da intendersi come finale, e non iniziale, entro il quale raggiungere la sopra indicata soglia percentuale; pertanto, i concessionari autostradali sono tenuti al rispetto dell'evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti ivi indicati sin dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016 e le controversie riguardanti le relative procedure sono attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 104 del 2010.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 177 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 177 com. 2 PENDENTE, Legge 23/12/1992 num. 498 art. 11 com. 5 lett. C), Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)