Sez. 4, Sentenza n. 15613 del 15/11/2003 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 227906 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Proscioglimento - Equa riparazione - Possibilità - Esclusione.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il proscioglimento per divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., non può costituire presupposto per l'applicazione delle disposizioni in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, atteso che esse hanno come presupposto indefettibile il proscioglimento con una delle formule di cui all'art. 314 comma primo cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di proscioglimento per preclusione del giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)