Sez. 6, Sentenza n. 423 del 27/11/1998 Ud. (dep. 14/01/1999) Rv. 212914 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Presso l'abitazione - Autorizzazione ad assentarsi per raggiungere il luogo di lavoro - Allontanamento da detto luogo - Possibilità di inasprimento della misura - Esclusione - Reato di evasione - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
Nel caso in cui la persona che si trovi agli arresti domiciliari sia stata autorizzata al lavoro fuori dalla propria abitazione, si ha una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia, che coincide, per una parte della giornata, col luogo di lavoro (riferendosi l'art. 385, comma terzo, cod. pen. alla "abitazione" o ad "altro luogo designato") e non già una sospensione temporanea dello stato di custodia cautelare, accompagnata dalla imposizione di obblighi la cui trasgressione importi unicamente la possibilità di inasprimento della misura cautelare, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. Ne consegue che anche l'allontanamento dal luogo di lavoro, in quanto coincidente col luogo di custodia, integra gli estremi del reato in esame, in ogni caso in cui non abbia brevissima durata e risulti, pertanto, incompatibile con le esigenze di sorveglianza e di controllo da parte dell'autorità amministrativa che la norma incriminatrice tutela.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)