Sez. L, Sentenza n. 12079 del 18/08/2003 (Rv. 565908 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Configurabilità - Condizioni - Elementi differenziali rispetto al lavoro autonomo - Disponibilità della prestazione anche negli intervalli non lavorativi - Rilevanza - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato solo quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività, la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistenti gli elementi della subordinazione, in quanto le risultanze istruttorie avevano dimostrato che la giornalista aveva realizzato interviste, predisposto servizi, occupandosi del montaggio e delle modalità esecutive, assicurando una presenza in azienda per almeno quattro giorni alla settimana, rispettando precisi turni di lavoro e ricevendo emolumenti in via continuativa, senza alcun riferimento ai molteplici servizi effettuati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)