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Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte»

Testo in vigore al

Art. 5

1. Il Comune o il Consorzio di comuni, che abbia ottenuto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della «centrale del latte», salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, deve, in base ad apposita convenzione, concedere l'impianto e l'esercizio a Consorzi di categoria, volontariamente costituiti fra agricoltori, commercianti ed industriali, d'intesa fra le rispettive organizzazioni, funzionanti a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, e del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296.

2. In caso di rinuncia esplicita di una delle categorie interessate a far parte del Consorzio, questo potra' essere costituito fra le rimanenti categorie.

3. La convenzione di cui al primo comma del presente articolo, della quale deve far parte integrante lo statuto del Consorzio di categoria deliberato dal Comune o Consorzio di comuni, deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che decide sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Inoltre la convenzione e' soggetta alla omologazione del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, sentita la Commissione consultiva di cui al seguente art. 10.

4. Nel caso in cui la concessione al Consorzio di categoria non potesse essere effettuata per mancata costituzione del Consorzio stesso o per mancato accordo sui termini della convenzione regolatrice, il Comune o il Consorzio di comuni potra', in via eccezionale, provvedere direttamente all'impianto ed all'esercizio della «centrale».

5. La deliberazione relativa e' soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e alla omologazione ministeriale, a norma del terz'ultimo comma del presente articolo.

Art. 6

1. Lo statuto dei Consorzi di categorie deve determinare le proporzioni nelle quali ciascuna delle categorie interessate potra' ad essi partecipare, tenuto conto dell'importanza dell'apporto rappresentato da ogni categoria.

2. In esso dovranno essere inserite apposite norme dirette ad impedire che, mediante cessioni di azioni o con altro mezzo, vengano alterate le proporzioni statutarie fissate.

3. Di tali Consorzi di categorie possono essere chiamati a far parte anche Enti pubblici finanziatori, con le modalita' che saranno volta per volta stabilite dal Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni.

Art. 7

1. Alle sedute dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, di cui all'articolo precedente, puo' assistere, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Ente concedente, regolarmente nominato.

Art. 8

1. Il prezzo di vendita del latte trattato dalla «centrale», e' fissato dal Comune o Consorzio di comuni, d'accordo con gli organi competenti per la determinazione dei prezzi dei generi alimentari.

Art. 9

1. Nel caso di esercizio della «centrale» per concessione, nella relativa convenzione deve essere inserita apposita clausola, che preveda la facolta' del Comune o del Consorzio dei comuni di rivedere, d'accordo con gli organi competenti, di cui all'articolo 8, i prezzi di vendita del latte al consumatore, in funzione della revisione dei vari fattori del costo.

Art. 10

1. Per l'esame delle questioni relative alla produzione ed alla vendita del latte destinato al consumo diretto, nonche' all'impianto ed all'esercizio delle «centrali del latte», e' costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva composta:

  1. a) del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

  2. b) del direttore generale della sanita' pubblica;

  3. c) del direttore generale dell'agricoltura;

  4. d) del direttore generale del commercio;

  5. e) del vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

  6. f) di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti;

  7. g) di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

  8. h) di un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

2. Per i componenti di cui alle lettere e), f), g) ed h) sara' designato anche un supplente per partecipare alle riunioni, in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. Un funzionario del Ministero dell'interno e' incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11

1. Nel Comune o nel Consorzio di comuni, autorizzato all'impianto della «centrale del latte», il prefetto, sentito l'ispettore provinciale agrario, sulla proposta del podesta' o del presidente del Consorzio, fissa, con proprio decreto, il perimetro della zona di produzione di pertinenza della «centrale», in relazione al fabbisogno della popolazione.

2. Le «centrali» sono obbligate a rifornirsi del latte, ad esse occorrente, presso tutti i produttori della zona, senza esclusioni che non siano giustificate da ragioni igieniche o tecniche.

3. Il prefetto, a termine di ogni anno, o anche prima, in caso di variazione sopraggiunta nella entita' della produzione o del consumo, puo' variare la estensione della zona di produzioue.

Art. 12

1. Quando il latte trattato dalla «centrale» e proveniente dalla zona di pertinenza, di cui all'articolo 11, risulti insufficente a coprire il consumo locale, l'amministrazione della «centrale» puo' essere autorizzata dal prefetto ad introdurre latte di diversa provenienza, purche' prodotto da vaccherie autorizzate.

Art. 13

1. Nei Comuni dove esiste la «centrale», il prefetto, su proposta del podesta' o del presidente del Consorzio, determina con suo decreto il perimetro della zona urbana, entro la quale e' vietata la introduzione e la vendita del latte, che non sia di pertinenza della «centrale» ad eccezione del latte crudo, di cui sia stata dal podesta', con l'assenso del prefetto, autorizzata la vendita, e di quello di produzione di istituti pubblici a carattere assistenziale, ad essi destinato.

2. Gl'industriali che, per la lavorazione negli stabilimenti compresi nella zona predetta, hanno bisogno di latte industriale, ove non potessero esserne provvisti dalla «centrale», possono essere autorizzati dal podesta' all'acquisto diretto dai produttori.

Art. 14

1. Il latte lavorato dalle «centrali» deve essere posto in vendita o comunque consegnato ai consumatori in recipienti a chiusura ermetica che garantisca da facili manomissioni il contenuto, e che sia munita dei necessari contrassegni attestanti la provenienza del latte.

Art. 15

1. La vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le operazioni tecniche, che si compiono nelle «centrali», spettano al Comune, il quale vi provvede con proprio personale idoneo, in base a norme deliberate dal podesta' ed approvate dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Restano salve, in ogni caso, le attribuzioni in materia dell'ufficiale sanitario.

2. Le spese ditale vigilanza e controllo sono a carico del concessionario.

Art. 16

1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, i contravventori alle disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto, nei casi di particolare gravita', puo' ordinare anche la chiusura temporanea o definitiva della «centrale», adottando, nel contempo, i provvedimenti che credera' necessari per assicurare la continuita' della provvista e della somministrazione del latte alla popolazione.

3. Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, che decide sentita la Commissione di cui al precedente articolo 10.

Art. 17

1. Le «centrali del latte», gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte alle disposizioni della legge stessa alla scadenza delle concessioni in corso, salvo per cio' che riguarda le norme di carattere igienico-sanitario, le quali hanno immediata applicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Rossoni - Di Revel - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi