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Sez. 2, Sentenza n. 438 del 24/02/1970 (Rv. 345419 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - SPOGLIO COMMESSO ALLA PRESENZA O CON L'AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI - SPOGLIO COMMESSO A MEZZO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345419-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - SPOGLIO COMMESSO ALLA PRESENZA O CON L'AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI - SPOGLIO COMMESSO A MEZZO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ESTREMI.*

Perche sussista spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario non e sufficiente, ai fini della sussistenza dell'animus spoliandi da parte dell'istante, l'intento di sostituire il proprio all'altrui possesso contro la volonta del possessore, ma occorre la consapevolezza dello istante che l'Azione esecutiva non gli spetta, ossia la prova del dolo dello spogliatore il quale, conscio dell'arbitrarieta della sua richiesta abbia maliziosamente sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario stesso. (nella specie, era stato eseguito un provvedimento di condanna a prestazioni di fare, senza il previo esperimento della speciale procedura prevista dall'art 612 cod proc civ, ed i giudici di merito avevano dichiarato non provato l'estremo soggettivo del dolo. Il SC ha ritenuto corretta tale decisione ed ha enunciato il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)