Sez. 4, Sentenza n. 4344 del 26/11/2015 Ud. (dep. 02/02/2016) Rv. 265943 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Generica attestazione di pagamento in favore degli aventi diritto - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
In tema di circostanze attenuanti, la produzione in giudizio di una attestazione di pagamento di una somma in favore degli aventi diritto, impersonalmente rappresentati da un procuratore, non è idonea ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., in quanto non consente al giudice di accertare se il danno sia stato integralmente riparato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)